Imposte

Transfer pricing, sanzioni in bilico in caso di integrativa a sfavore con rettifica dei documenti

La circolare in consultazione pare seguire una linea restrittiva, rendendo quindi inutile la correzione dei documenti

di Lina Juk e Dario Sencar

La bozza di circolare sugli oneri documentali in tema di transfer pricing (cosiddetta “Tp doc”), in consultazione fino al 12 ottobre 2021, affronta anche il tema della portata dell’esimente da sanzioni nel caso della dichiarazione integrativa a sfavore.

L’integrativa in questione è disciplinata dal paragrafo 6.1, seconda parte, del provvedimento il quale prevede, in caso appunto di dichiarazione integrativa ex articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 da cui origini una maggiore imposta, che il contribuente possa integrare o modificare la documentazione prevista dall’articolo 1, comma 6, e dall’articolo 2, comma 4-ter del Dlgs decreto 471/97 del 1997 comunicandola all’Agenzia tramite la stessa dichiarazione integrativa.

Si pensi al caso di una società che nel periodo d’imposta 2021 presenta tempestivamente la dichiarazione predisponendo e comunicando la documentazione ai fini del transfer pricing (firmata digitalmente e marcata temporalmente). Successivamente, nel corso del 2022, tale società si accorge di un errore (o omissione) che ha generato un minor imponibile di 100 rispetto a quello corretto secondo il transfer pricing e decide, prima dell’inizio di attività di controllo, di sanarlo presentando una dichiarazione integrativa in cui opera una variazione in aumento da transfer pricing.

Se in sede di integrativa tale contribuente decide anche di integrare o modificare la documentazione redatta ai fini del transfer pricing (con anche firma digitale e marca temporale) e la comunica tempestivamente, ci si chiede se debba anche versare le sanzioni amministrative (pur ridotte ex articolo 13 del Dlgs 472/97) o possa godere degli effetti premiali sull’importo integrato (salva in ipotesi ovviamente l’irrogazione di sanzioni qualora ad esito del successivo controllo la documentazione risulti “inidonea”).

Molti operatori hanno risposto positivamente a tale dubbio sulla scorta, principalmente, della ratio e della lettera del citato paragrafo 6.1 del provvedimento che, nel prevedere la possibilità di integrare la documentazione per il transfer pricing, fa espresso rinvio alle disposizioni del Dlgs 471/97 che stabiliscono la non applicazione della sanzione per infedele dichiarazione dei redditi o del sostituto in presenza di documentazione “idonea”.

Viceversa, la bozza di circolare sembra concludere diversamente quando afferma (si veda il paragrafo 9) che «nei casi di dichiarazione presentata, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/98 sopra riportati si applicano le sanzioni amministrative previste e trova applicazione l’articolo 13 del Dlgs 472 del 1997».

In particolare, i casi “sopra riportati” paiono riferirsi ad ogni ipotesi di integrativa a sfavore rientrante nell’ambito del citato articolo 2, comma 8. In tal modo, tuttavia, si priverebbe di ogni concreta rilevanza l’integrazione o modificazione della documentazione relativa al transfer pricing, pur prevista dal paragrafo 6.1 del provvedimento 2020.


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