Imposte

Trasmissione corrispettivi anche slegata dalle fatture

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di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

La memorizzazione e trasmissione telematica opzionale dei corrispettivi giornalieri non implica anche quella dei dati delle fatture. Si può optare per inviare i dati dei corrispettivi (evitando così gli obblighi di registrazione di cui al comma 1 dell’articolo 24, Dpr 633/72) e presentare lo spesometro obbligatorio (semestrale per il 2017) per trasmettere i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute/registrate.

Solo chi esercita entrambe le opzioni, però, ottiene gli effetti premiali previsti dall’articolo 3, Dlgs 127/2015.

Fra i benefici c’è quello della riduzione di due anni dei termini d’accertamento, subordinato, però, all’esecuzione d’incassi (e pagamenti) tracciati per le somme eccedenti i 30 euro, con la conseguenza che lo stesso pare difficilmente fruibile dagli operatori del settore. Infatti, sono interessati a esprimere l’opzione entro il prossimo 31 marzo coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, Dpr 633/72 (dettaglianti), ancorché non tenuti all’emissione di scontrino o ricevuta. Gli operatori della Gdo non devono invece optare entro tale data, visto che la validità delle precedenti opzioni è stata prorogata al 31 dicembre 2017.

Inoltre, dal 1° aprile, con le dovute eccezioni nella fase di avvio (provvedimento 102807/2016) e a regime (risoluzione 116/E/2016), sono obbligati alla memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi mediante distributori automatici.

Sia che avvenga per effetto dell’opzione sia che si tratti di adempimento obbligatorio, la trasmissione telematica esonera dall’obbligo – se esistente – di certificare i corrispettivi, salvo che il cliente chieda l’emissione della fattura.

Chi era tenuto a rilasciare scontrino/ricevuta deve però emettere, mediante registratore telematico (utilizzabile come normale registratore di cassa da chi non esercita l’opzione), il «documento commerciale» previsto dal decreto 7 dicembre 2016, in formato cartaceo o, previo accordo con il destinatario, in forma elettronica (eventualità poco probabile). La valenza del documento commerciale, la cui mancata emissione non pare presidiata da una specifica norma sanzionatoria, è civilistica (comprova l’acquisto) e fiscale, ma solo se il documento è integrato con codice fiscale o partita Iva dietro richiesta del cliente, manifestata non oltre il momento d’effettuazione dell’operazione. Il documento commerciale con valenza fiscale serve per la deduzione delle spese a fini reddituali, per la deduzione/detrazione di oneri ai fini Irpef e, per l’emittente, ai fini dell’emissione della fattura differita.

La mancata memorizzazione dei dati o l’omessa trasmissione telematica, così come la memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri (sia per chi opta sia per chi è obbligato), determina l’applicazione della sanzione del 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, oltre che l’irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 12, comma 2, Dlgs 471/97 (sospensione della licenza/autorizzazione).

Tali violazioni determinano anche il venir meno degli effetti premiali. Lo prevede l’articolo 5, Dlgs 127/2015, il quale consente di mantenere i benefici in caso di trasmissione corretta entro il termine previsto dal provvedimento attuativo dell’adempimento. Il provvedimento 182017/2016, tuttavia, nulla dispone al riguardo, né, sul punto, è intervenuto il provvedimento 212804/2016 che ha invece stabilito la possibilità di ritrasmettere i dati delle fatture nei 15 giorni successivi alla scadenza.

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