I temi di NT+Modulo 24

Trasporti, tre agevolazioni per i servizi concessi ai dipendenti

Dagli abbonamenti alle convenzioni i vantaggi previsti dal Tuir per i servizi erogati ai lavoratori

di Cristian Valsiglio

Il Tuir prevede almeno tre tipologie di agevolazioni che favoriscono la concessione di servizi di trasporto da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti.

La prima disposizione agevolativa si rinviene nella lettera d) del comma 2 dell’articolo 51 Tuir. La norma dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici». Come indicato anche dalla circolare del ministero delle Finanze n. 326/E/1997, le condizioni di applicabilità della disposizione sono:

il servizio di trasporto deve essere rivolto alla generalità ovvero a categorie di dipendenti;

il servizio collettivo può essere prestato direttamente dal datore di lavoro, ovvero attraverso l’utilizzo di mezzi di proprietà dell’azienda o da essa noleggiati;

il servizio collettivo può essere fornito da terzi sulla base di apposita convenzione o accordo stipulato dal datore di lavoro;

il dipendente deve essere estraneo al rapporto con il vettore in caso di convenzione e/o accordo (anche se non sembrerebbe escludibile una eventuale partecipazione al costo da parte del dipendente);

il servizio collettivo può essere fornito anche da esercenti pubblici servizi.

A tal fine la circolare del ministero delle Finanze n. 326/E/1997 precisa che: «tra i soggetti terzi che possono fornire la prestazione di trasporto sono compresi anche gli esercenti servizi pubblici allo scopo evidentemente di chiarire che il datore di lavoro può stipulare apposita convenzione anche con esercenti servizi pubblici, per esempio, con la società che gestisce il servizio pubblico urbano o extra-urbano del luogo in cui si trova l’azienda oppure con il servizio taxi, rimanendo comunque fermo il principio che la prestazione, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, deve essere resa in modo collettivo».

Sotto l’aspetto prettamente oggettivo si deve ritenere che, alle condizioni sopra riportate, devono intendersi agevolabili gli spostamenti:

1) casa-lavoro (e viceversa);

2) centro di raccolta alla sede di lavoro (e viceversa);

3) sede di lavoro-mensa aziendale (e viceversa).

La disposizione non è invece applicabile:

al rimborso chilometrico (ovvero del carburante) per l’utilizzo dell’auto del dipendente per il tragitto casa-lavoro ovvero dal centro di raccolta alla sede di lavoro (risoluzione n. 191/E/2000);

alle indennità sostitutive del servizio di trasporto (circolare n. 326/E/1997);

al rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto (circolare n. 326/E/1997 e risoluzione n. 54/E/1999);

alle agevolazioni sui prezzi dei biglietti di viaggio o di trasporto (a titolo di esempio tramite ticket di trasporto) offerte ai dipendenti, per sé stessi e per i familiari, da parte di imprese esercenti pubblici servizi di trasporto o di viaggio (circolare n. 326/E/1997 e risoluzione n. 126/E/2007);

al rimborso delle spese relative al servizio di taxi sostenute per recarsi alla propria abitazione (circolare n. 101/E/2000).

La seconda disposizione agevolativa è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 28, lettera b). Tale norma ha introdotto all’articolo 51, comma 2, del Tuir, la lettera d-bis), con la quale è previsto che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».

Con la disposizione in questione l’esclusione dal reddito, prevista per il servizio di «trasporto collettivo» di cui alla precedente lettera d) dell’articolo 51, comma 2, del Tuir, è stata estesa anche all’ipotesi di concessione da parte del datore di lavoro di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di somme erogate per l’acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso delle relative spese.

Il regime fiscale di favore è riconosciuto sia nell’ipotesi in cui il benefit sia erogato dal datore di lavoro volontariamente sia nell’ipotesi in cui sia erogato in esecuzione di diposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale; inoltre, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente trova applicazione anche qualora l’abbonamento per il trasporto pubblico sia destinato ad un familiare del dipendente a condizione che risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo.

Ai fini dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente, è necessario che l’abbonamento al trasporto pubblico sia offerto alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie di dipendenti, dal momento che qualora fosse messo a disposizione solo di taluni lavoratori dipendenti, si configurerebbe un fringe benefit rilevante ai fini della formazione del reddito di lavoro dipendente.

L’esclusione si rende applicabile sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte; è irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l’intero costo dell’abbonamento.

Per l’individuazione degli abbonamenti agevolabili, la circolare n. 5/E/2018 precisa che per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico si intende un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato; quindi, sono ricompresi nell’ambito di operatività della norma in esame solo le spese/costi per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico. Si ritiene, perciò, che non possano beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, né le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.

Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto il trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici. Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite. Atteso l’ampio riferimento all’ambito «locale, regionale e interregionale» contenuto nella norma, il beneficio può riguardare gli abbonamenti relativi a trasporti pubblici che si svolgono tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni.

La terza e ultima disposizione agevolativa si trova nella lettera c-bis) del comma 4 dell’articolo 51 del Tuir ove è previsto ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale convenzionale che «per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l’importo corrispondente all’introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione».


Questo articolo fa parte del Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.

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