Imposte

Trattamento integrativo Irpef, doppia verifica per i redditi oltre 15mila euro

Secondo la circolare 4/E la verifica dell’incapienza dell’imposta lorda va riscontrata solo rispetto alle detrazioni conosciute dal sostituto

immagine non disponibile

di Barbara Massara

Per riconoscere il trattamento integrativo per i redditi oltre 15mila e fino a 28mila euro, il sostituto d’imposta è tenuto altresì a verificare che l’imposta lorda complessiva sia incapiente rispetto ad alcune detrazioni spettanti a lui note.È uno dei principali chiarimenti forniti dalla circolare 4/E/2022 sulla revisione della disciplina del trattamento integrativo introdotta dalla legge di Bilancio 2022.

Secondo il rinnovato articolo 1 del Dl 3/2020, dal 1° gennaio 2022 il trattamento inteso come riduzione del prelievo Irpef è riconosciuto per i soli redditi di lavoro dipendente ed alcune categorie di reddito assimilato (beneficiarie delle detrazioni ex articolo 13, comma 1, del Tuir) fino a 15mila euro.

Per i redditi oltre 15mila e fino a 28mila euro, invece la misura è riconosciuta nella specifica situazione in cui nell’anno la somma delle detrazioni di lavoro, per carichi familiari e di determinati oneri ex articolo 15 del Tuir sostenuti entro il 31 dicembre 2021, sia di importo superiore rispetto all’imposta lorda. In tale caso il trattamento integrativo è pari alla differenza tra l’importo complessivo delle specifiche detrazioni e l’imposta lorda, fermo restando il limite massimo di 1.200 euro annui.

Con riferimento agli oneri detraibili tassativamente elencati dalla norma (interessi passivi su mutui agrari e immobiliari per la prima casa, spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro rateizzate, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica rateizzate), l’Agenzia ha chiarito che si tratta di spese che possono essere state sostenute anche prima del 2021, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la cui detrazione si protrae nel 2022 per effetto di rateizzazioni.

Per la fascia di reddito oltre i 15mila euro, il trattamento integrativo segue pertanto una logica e una struttura diversa rispetto a quello spettante per i redditi della fascia precedente, in quanto ha la specifica funzione di consentire al lavoratore di recuperare oneri detraibili che altrimenti sarebbero persi a causa dell’incapienza dell’imposta.

Ai fini del riconoscimento, l’agenzia delle Entrate ha spiegato al sostituto la doppia verifica che lo stesso è tenuto a fare. In primis deve verificare che sussista la condizione base della capienza dell’imposta lorda (del reddito di lavoro dipendente/assimilato) rispetto alle corrispondenti detrazioni di lavoro ex articolo 13 del Tuir. Secondariamente deve verificare la condizione dell’incapienza dell’imposta lorda complessiva, calcolata cioé sul reddito complessivo (e non solo su quello di lavoro dipendente/assimilato), rispetto alla somma delle detrazioni specificatamente elencate dalla norma.

L’importante indicazione fornita dall’amministrazione finanziaria al sostituto è che quest’ultimo è tenuto a riconoscere il beneficio fiscale sulla base delle detrazioni a lui note. Mentre il sostituto conosce e gestisce le detrazioni di lavoro e quelle dei carichi familiari (che tra l’altro si ridurranno per effetto dell’abrogazione di quelle per figli a carico under 21 anni), gli altri oneri detraibili non sono generalmente allo stesso noti, e pertanto in presenza di questi ultimi il conguaglio sarà effettuato in dichiarazione dei redditi, cioè nella sede in cui ordinariamente queste spese sono fatte valere.

Rimangono confermate le altre regole “tradizionali”, quali il riconoscimento automatico ai lavoratori, salvo espressa richiesta di non applicazione, la determinazione in base al reddito previsionale (salvo conguaglio), il riproporzionamento in base ai giorni di lavoro per i quali spettano le detrazioni di lavoro, nonché il recupero di importi superiore a 60 euro in otto rate (salvo cessazione del rapporto).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©