Trust, esenti anche le dotazioni «aggiuntive»
L’esenzione dall’imposta di successione e donazione (vigente dal 1° gennaio 2017) è l’evidente incentivo fiscale che il legislatore ha disposto (articolo 6 della legge 112/2016) per favorire l’istituzione di strumentazioni – quali il trust, il vincolo di destinazione, l’affidamento fiduciario – finalizzate a favorire l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992).
I vantaggi fiscali di cui questa materia beneficia (oggetto del recente studio n. 33-2017 del Consiglio nazionale del notariato ) però non finiscono con la predetta esenzione disposta per il caso dell’istituzione di un trust, di un vincolo di destinazione o di un affidamento fiduciario. Anzitutto, è evidente – anche se la legge non lo afferma esplicitamente – che l’esenzione concessa in sede di istituzione di trust, vincoli di destinazione e affidamenti fiduciari, compete anche nel caso in cui questi strumenti vengano fatti oggetto di ulteriori dotazioni patrimoniali dopo esser stati istituiti.
Inoltre (a parte l’esenzione dall’imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti, copie, estratti, certificati posti in essere o richiesti nell’ambito di questa materia), dato che la legge 112/2016 impone di prevedere, nell’atto istitutivo di trust, vincoli di destinazione e affidamenti fiduciari, le modalità di destinazione del patrimonio al momento della morte del soggetto disabile (individuata come il momento di cessazione del vincolo istituito sul patrimonio destinato), la legge fornisce una regolamentazione fiscale per questa situazione, distinguendo il caso del ritrasferimento dei beni al disponente dal caso della devoluzione del patrimonio già vincolato a soggetti diversi.
Da un lato, la legge 112 dunque prevede che se i beni vincolati in trust (in vincoli di destinazione o in affidamenti fiduciari) istituiti a vantaggio di un soggetto gravemente disabile vengano ritrasferiti – per premorienza del beneficiario disabile – ai soggetti che hanno istituito il trust (oppure il vincolo di destinazione o l’affidamento fiduciario), anche tale ritrasferimento beneficia dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione; ed è altresì sancito che, qualora questo ritrasferimento sia rilevante ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, esse si applichino nella misura fissa.
Quando invece, alla morte del beneficiario disabile, non si faccia luogo al ritrasferimento ai soggetti che hanno istituito il trust (oppure il vincolo di destinazione o l’affidamento fiduciario), ma il patrimonio vincolato venga trasferito a favore di soggetti diversi dai disponenti, questo trasferimento è soggetto alla “ordinaria” imposta di successione; ma con la precisazione che, per la determinazione dell’aliquota e della franchigia applicabili, si ha riguardo al rapporto tra il soggetto che ha istituito il trust (il vincolo di destinazione o l’affidamento fiduciario) e il soggetto che beneficia del trasferimento in caso di morte del beneficiario disabile. Ad esempio, se il padre Tizio istituisce un affidamento fiduciario a favore del figlio disabile Caio e dispone che, alla morte di Caio, il patrimonio residuato venga trasferito all’altro suo figlio Sempronio (fratello di Caio), non disabile, quest’ultimo trasferimento beneficia della franchigia di un milione e, per l’eccedenza, sconta l’imposta di donazione con l’aliquota del 4% (in questo caso, nel silenzio della legge sul punto, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria).
La legge 112/2016 prevede poi che ai trasferimenti di beni e di diritti in favore del trust (o dell’affidamento fiduciario o del vincolo di destinazione) istituiti a vantaggio di una persona con grave disabilità si applichino le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa: si pensi ad esempio all’ipotesi che il trust venga dotato di denaro e che, utilizzando tale denaro, il trustee acquisti una casa al fine di stabilirvi l’abitazione del disabile; ebbene, questo acquisto dovrebbe beneficiare appunto della sua sottrazione alla tassazione in misura proporzionale (il condizionale è d’obbligo, ma la relazione tecnica del Mef alla legge 112 consente di indubbiamente propendere in tal senso).
Lo Studio del notariato sottolinea che se la legge 112/2016 è stata principalmente pensata per il caso dei genitori che vogliano provvedere alla salvaguardia dei figli disabili, ciò non toglie che questa non sia da considerare come l’ipotesi esclusiva, in quanto le agevolazioni fiscali sopra descritte non si applicano solamente alle strumentazioni di protezione istituite dai genitori a favore dei figli. Infatti, la stessa legge fa riferimento a ipotesi in cui i genitori non siano in vita o non siano in grado di fornire adeguato sostegno ai figli disabili; inoltre, si nota che la legge 112 non contiene, in effetti, alcuna limitazione di ordine soggettivo, relativa al rapporto tra disponente e beneficiario disabile. Si deve quindi concludere nel senso di ritenere agevolabili gli strumenti di protezione da chiunque istituiti, purché sempre a favore di soggetti con grave disabilità.