Imposte

Trust opaco Usa, le somme ai beneficiari non sono tassabili

La risposta a interpello 309/2023 valorizza l’autonomiada parte del gestore e il prelievo congruo

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di Marco Piazza

Un «complex trust» statunitense soggetto localmente a una tassazione nominale non inferiore al 50% di quella applicabile in Italia è inquadrabile come «trust opaco» stabilito in un Paese a fiscalità non privilegiata.

Le attribuzioni ai beneficiari residenti in Italia non sono quindi soggetti ad ulteriore tassazione a differenza di quanto accade quando il trust opaco è soggetto a una tassazione nominale privilegiata. Lo conferma la risposta a interpello 309/2023 delle Entrate: la prima, a quanto risulta, che applica a un caso concreto l’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies) del Testo unico così come interpretato dal paragrafo 3.3 della circolare 34/E del 2022.

Il trust oggetto del quesito presenta tutte le caratteristiche di un trust genuinamente non interposto e discrezionale nel quale la beneficiaria residente in Italia è nominativamente indicata, ma non ha il potere di pretendere distribuzioni dal trust. I trustee, infatti, hanno il potere discrezionale di: distribuire una parte di reddito del trust imputando l’altra parte a riserva di capitale; non effettuare alcuna distribuzione.

Quindi, la beneficiaria – anche se nominativamente indicata - non può essere considerata «beneficiaria di reddito individuata», in base all’articolo 73, comma 2, del Tuir, vale a dire soggetto che esprime, rispetto al reddito del trust, una capacità contributiva “attuale”.

Si può quindi escludere non solo che il trust in oggetto sia «interposto» (circostanza neppure messa in dubbio), ma anche che sia un trust trasparente, i cui redditi, anche se non percepiti, sono tassabili in capo ai beneficiari nel periodo d’imposta in cui sono prodotti dal trust.

Il caso è, in effetti, sostanzialmente diverso da quello illustrato nella risposta 351 del 2020, anch’esso riguardante un trust americano, il cui atto istitutivo, tuttavia, prevedeva il diritto del beneficiario di ottenere la distribuzione del patrimonio alla morte del disponente. In questo caso l’Agenzia ha ritenuto che il beneficiario fosse un «beneficiario individuato» sin dalla data del decesso del disponente, con conseguente tassazione del reddito prodotto dal trust da tale data ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies) del testo unico (tassazione per trasparenza). L’Agenzia, nell’occasione, aveva anche fatto presente l’obbligo da parte del beneficiario di compilare il quadro RW in quanto titolare effettivo del trust.

La risposta 309 non si limita a qualificare il trust oggetto del quesito fra quelli opachi, ma esclude che si tratti di un trust opaco stabilito in un o Stato a fiscalità privilegiata, poiché il «complex trust», negli Stati Uniti è soggetto, in quanto tale, ad una congrua fiscalità. Da ciò l’esonero della beneficiaria dall’obbligo di dichiarare le somme a lei corrisposte dai trustee.

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