Un’altra tranche di informazioni entro il 18 settembre
Gli adempimenti fiscali sono inesorabili; la prossima scadenza è il 18 settembre (il 16 è un sabato) entro la quale imprese e professionisti devono trasmettere i dati delle liquidazioni Iva del secondo trimestre 2017. Si tratta di un adempimento introdotto per la prima volta da quest’anno (articolo 21-bis del Dl 78/2010, introdotto dal Dl 193/2016) in base al quale, con cadenza trimestrale, devono essere comunicati all’agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni Iva effettuate nel trimestre di riferimento, sia nel caso in cui dalla liquidazione emerga un credito sia nel caso in cui, invece, emerga un debito. Quello che si avvicina è il secondo appuntamento per i contribuenti, la prima trasmissione per gennaio/febbraio/marzo, prevista inizialmente per il 31 maggio, è già avvenuta entro il 12 giugno scorso. L’annunciata proroga al 28 settembre da parte del Mef riguarda solo la trasmissione dei dati delle fatture e non, invece, quella delle liquidazioni.
I dati da comunicare sono, nella sostanza, l’ammontare delle operazioni effettuate e degli acquisti e quindi l’Iva addebitata ai clienti, l’imposta detraibile e quindi per differenza il debito o il credito.
L’obbligo riguarda tutti i soggetti passivi Iva con esclusione dei contribuenti esonerati dall’invio della dichiarazione annuale o dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche, salvo che nei primi mesi del 2017 abbiano perso le condizioni che consentono l’esonero. Come precisato dalle Entrate nelle Faq disponibili sul sito, l’obbligo di invio non sussiste per coloro che nel trimestre di riferimento non hanno dati da indicare perché non hanno effettuato alcuna operazione, sia attiva sia passiva; l’esonero viene però meno se occorre dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Ad esempio, quindi, coloro che nei mesi di aprile, maggio e giugno non hanno registrato fatture o corrispettivi, né hanno un credito da riportare, non devono inviare nessuna comunicazione. Qualora, invece, a fronte di nessuna operazione ci sia un credito dal periodo precedente da riportare, la comunicazione va comunque trasmessa.
Particolare attenzione occorre porre al credito annuale Iva. Coloro che nella comunicazione relativa al primo trimestre lo hanno indicato nel rigo VP9 e che, nel frattempo, hanno deciso di utilizzarlo in compensazione orizzontale, devono ora compilare il rigo VP9 indicando con il segno meno l’ammontare del credito estromesso. Al contrario, coloro che non avevano indicato il credito annuale nella prima comunicazione poiché intenzionati ad utilizzarlo in compensazione orizzontale e che ora intendono utilizzarlo in detrazione dall’Iva possono “riportarlo dentro” indicandolo nel rigo VP9. Si ricorda che il modulo VP (che contiene i dati delle liquidazioni) deve essere compilato una volta per ciascuna liquidazione periodica (1 modulo per i contribuenti trimestrali e 3 per i mensili) mentre i contribuenti che adottano contabilità separate soggette a periodicità diverse, devono presentare la comunicazione con moduli distinti sommando le operazioni nelle liquidazioni mensili ovvero in quella trimestrale.
Le Entrate verificano celermente le liquidazioni trasmesse e ove rilevi delle incongruità, prima fra tutte l’omesso versamento dell’Iva a debito, lo comunica immediatamente al contribuente. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro quindi giorni successivi alla scadenza. La recente risoluzione 104/E/2017 ha precisato che a questa sanzione è applicabile il ravvedimento operoso. Nella risoluzione, l’Agenzia riproduce delle tabelle esemplificative indicando gli importi delle sanzioni ridotte, scomponendo il caso in cui la correzione sia avvenuta entro 15 giorni dalla scadenza originaria, ovvero qualora sia avvenuta dopo tale termine; in particolare, si prevede la possibilità di regolarizzare l’adempimento omesso entro 15 giorni versando anche successivamente la sanzione ridotta con le percentuali del ravvedimento partendo dall’importo base di 250 euro, pari alla metà di quella ordinaria.