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Utilizzo del bonus energetico per spostamento contatori del gas

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a cura di Marzo Zandonà

La domanda


In un condominio abbiamo fatto lavori di ristrutturazione con la posa di un “cappotto termico”. Per poter isolare l'intero fabbricato abbiamo dovuto spostare tutti i contatori del gas che prima erano ancorati alle pareti condominiali e ubicarli in un altro posto. Chiedo se la spesa effettuata per questa operazione (più di 500 euro a condomino come risulta dalla fattura dei distributori) si può detrarre come spesa per riqualificazione energetica dell'edificio o come normali lavori di ristrutturazione.
L. S. – Roma

Per i lavori edilizi (per spostamento contatori) non strettamente inerenti l'intervento di risparmio energetico (cappotto termico nel caso specifico), si applica la detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 - bilancio 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) e non quella del 65% (articolo 1, comma 2 , lettera a n. 1 e n.3 della legge 11 dicembre 2016 n.232; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it).
In merito è previsto il cumulo tra le due detrazioni. In sostanza, nel caso specifico si applica la detrazione del 65% per le spese di riqualificazione energetica a condizione che si conseguano i prescritti valori di trasmittanza termica del Dm 11 marzo 2011 e quella del 50% per i lavori di ristrutturazione, nei limiti di 96mila euro.
Nell'ipotesi di contestuale intervento di risparmio energetico e edilizio su fabbricato residenziale il contribuente può fruire di entrambe le detrazioni del 50% e del 65%. Il Dm 19 febbaraio 2007 prevede espressamente che la detrazione del 55%/65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti non sia cumulabile con le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionale per i medesimi interventi (come per esempio la detrazione Irpef del 36%-50%). In questo ambito, la circolare ministeriale 36/E/2007 ha chiarito, tuttavia, che stante la possibile sovrapposizione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici con analoghi interventi agevolabili nell'ambito della detrazione Irpef del 36%-50%, in tema di recupero edilizio abitativo, il contribuente può avvalersi per le stesse spese dell'una o dell'altra agevolazione, in via alternativa, nel rispetto della normativa specifica e degli adempimenti previsti per ognuna di esse (vedi anche circolare 7/E/2017). Con la risoluzione n. 152/E/2007 è stato chiarito che nel caso in cui sullo stesso fabbricato abitativo, come nel caso di specie, siano eseguiti interventi di ristrutturazione, agevolati ai fini del 50%, che comprendano anche lavori diretti al risparmio energetico , il contribuente può scegliere, limitatamente a questi ultimi di applicare la detrazione del 65%, a condizione che però per le relative spese il contribuente non abbia già usufruito della detrazione del 50%, e a condizione che nella fattura rilasciata al contribuente anche dalla stessa impresa esecutrice dei lavori vengano individuate specificamente le spese relative a uno o più interventi finalizzati al risparmio energetico, fermi restando in ogni caso tutti gli adempimenti previsti per l'una e l'altra agevolazione.

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