Vanno segnalati alle Entrate anche canoni di leasing e utenze
L’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture (articolo 21, Dl 78/2010) coinvolge tutti i soggetti che configurano il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’Iva, perché esercitano attività d’impresa o di arti e professioni. Si tratta dunque, in generale, dei soggetti che sono titolari di partita Iva italiana, siano essi persone fisiche o società o anche enti di natura privata o pubblica.
Passando alle tipologie di operazioni oggetto della comunicazione, sempre in generale, devono essere comunicate tutte le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, sia in regime di imponibilità, che di esenzione o non imponibilità. Deve trattarsi inoltre di operazioni per le quali sia stata emessa fattura, a prescindere dall’importo.
Dal lato attivo, devono quindi essere comunicate anche le fatture di importo minimo (ad esempio quelle emesse dai ristoranti) anche se registrate cumulativamente; devono formare oggetto di comunicazione anche le fatture emesse in regime di split payment e di reverse charge e quelle con Iva non esposta (quali ad esempio le fatture in regime del margine, le fatture emesse dalle agenzie di viaggio o in regime speciale editoria). Nel perimetro rientrano infine le fatture per cessioni all’esportazione, per cessioni intracomunitarie e per prestazioni di servizi non territoriali in Italia.
Dal lato passivo, operano gli stessi criteri indicati per le operazioni attive e dunque sono coinvolte, specularmente, le stesse operazioni: fatture in regimi speciali con Iva non esposta, importazioni, acquisti intracomunitari, prestazioni di servizi da non residenti (queste ultime solo se territoriali in Italia).
Sono infine comprese le fatture relative alle utenze, ai contratti di leasing e a tutte le altre fattispecie che invece erano state escluse dal precedente spesometro perché relative a dati già in possesso dell’Anagrafe tributaria.
Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisiti in regime di reverse charge, pur essendoci una doppia registrazione (sia sul registro fatture emesse che su quello degli acquisti), la comunicazione deve riguardare ovviamente il solo lato passivo.
Se sono state emesse/ricevute fatture per operazioni escluse da Iva, pur in assenza di obbligo (di emissione), queste devono formare oggetto di comunicazione.