Controlli e liti

«Vecchie» rottamazioni con limiti

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di Luigi Lovecchio

Disco rosso per la definizione dei carichi ante 2017 ai soggetti che hanno già presentato la domanda entro il 21 aprile scorso. Ai fini della rottamazione delle partite 2017 non è necessario essere in regola con le dilazioni pregresse. I debitori che si sono visti rigettare la domanda per non aver versato le rate scadute a fine 2016 possono essere riammessi alla definizione se pagano in un’unica soluzione le rate in questione entro il 31 luglio 2018.

Con le prime Faq , l’Ader chiarisce le principali novità introdotte dal decreto legge 148/17, dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 172/17 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri).

Le esclusioni

L’agenzia delle Entrate – Riscossione conferma innanzitutto che la riapertura dei termini per accedere alla definizione dei carichi affidati fino al 31 dicembre 2016 vale solo per i soggetti che non hanno presentato la domanda sulla base della disciplina originaria.

Per quelli che se ne sono avvalsi, dunque, l’ultima spiaggia è rappresentata dalla scadenza del 7 dicembre. Entro tale data è infatti possibile versare le prime tre rate della vecchia rottamazione, scadute a luglio, settembre e novembre.

Per la definizione dei carichi affidati sino al 2016, qualora il debitore avesse dilazioni pendenti al 24 ottobre 2016 e non avesse versato tutte le quote scadute alla fine dell’anno scorso, la strada è aperta, sia che si tratti della prima istanza di definizione sia che sia stato notificato il rigetto della precedente domanda. In tale eventualità, occorre pagare tutto l’importo scaduto, che sarà comunicato dall’Ader a giugno dell’anno prossimo, entro la fine luglio 2018. Una volta pagato questo ammontare, la cifra della definizione, comunicata entro settembre 2018, potrà essere corrisposta in tre rate, delle quali l’80% in eguale misura a ottobre e novembre 2018, e il residuo 20% a febbraio 2019.

Questa stessa cadenza temporale, peraltro, vale per la totalità delle definizioni dei carichi ante 2017, anche se non interessate da una dilazione in essere al 24 ottobre 2016.

La rottamazione dei carichi fino al 2016, quindi, ha un numero di rate inferiori ma una scadenza uguale a quella relativa alle partite dell’anno in corso. La differenza è dovuta al fatto che si inizia a pagare più tardi rispetto alla definizione 2017.

Le nuove domande

Le Faq confermano inoltre una peculiarità della definizione 2017, con riferimento a carichi inclusi in precedenti piani di rientro. Viene infatti rilevato che, in tale eventualità, non occorre essere in regola con i pagamenti. Per tutte le nuove procedure agevolative il termine di presentazione della domanda è il 15 maggio 2018.

L’Agenzia evidenzia altresì che anche per le nuove sanatorie il pagamento insufficiente o con un solo giorno di ritardo determina la decadenza di diritto dai benefici di legge. I pagamenti eseguiti saranno ovviamente acquisiti a titolo di acconto sul totale dovuto.

Le domande

La trasmissione del nuovo modello di istanza DA 2000/17 può avvenire attraverso il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure con consegna a mano presso gli sportelli dell’agente della riscossione o anche via posta elettronica certificata utilizzando la cartella pec della Direzione regionale dell’Ader e allegando copia del documento di identità.

Per il pagamento si possono utilizzare diversi canali messi a disposizione dall’Ader quali, ad esempio, l’home banking, la domiciliazione bancaria, i punti Sisal e Lottomatica e gli sportelli bancomat (Atm).

Da ultimo, le Faq dell’Ader ricordano che è possibile definire anche carichi che siano oggetto di contenzioso. In tale ipotesi, occorre dichiarare nel suddetto modello DA 2000/17 di rinunciare agli atti processuali.

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