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Vendita frazionata del terreno senza effetti sull’esonero da imposta di donazione

Risposta a interpello 561: il cedente deve continuare a svolgere l’attività d’impresa con il complesso ricevuto

La vendita frazionata di un terreno non compromette l’esenzione dell’imposta di donazione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990. Il chiarimento arriva dalla risposta a interpello 561/2020 delle Entrate.

Il caso riguardava un imprenditore agricolo che aveva ricevuto in donazione dei terreni facenti parti di una azienda agricola posto maso chiuso. Al trasferimento era stato applicato il regime di cui all’articolo 3, comma 4-ter del Testo unico sulle successione e donazioni secondo cui i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta.

Tale beneficio si applica a condizione che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

A seguito di un frazionamento, l’istante era intenzionato a cedere ad un privato una particella che risultava classificata nel piano urbanistico catastale «in parte come zone di verde agricolo ed in parte come zona di verde pubblico».

Con l’interpello, l’istante chiedeva se la predetta cessione potesse comportare decadenza dal regime di esenzione fruito in sede di donazione; inoltre, chiedeva conferma che il trasferimento dovesse essere assoggettato ad imposta di registro del 15% e che non avrebbe generato alcuna plusvalenza tassata.

Nella risposta, l’Agenzia ricorda che la norma che prevede l’esenzione sui trasferimenti di azienda a favore dei discendenti e del coniuge ha lo scopo di favorire il passaggio generazionale; per garantire questa finalità, il legislatore prevede che i beneficiari debbano assumersi l’impegno di proseguire l’attività o mantenere il controllo della stessa per un periodo di tempo, fissato in 5 anni, pena la decadenza dal beneficio.

Tuttavia, afferma l’Agenzia, che la cessione di una porzione di terreno non determina la decadenza dall’agevolazione a condizione che il cedente continui a svolgere l’attività imprenditoriale con il complesso aziendale che ha ricevuto in donazione.

Per quanto riguarda l’imposta sul trasferimento, l’Agenzia chiarisce che il terreno classificato in catasto come «in parte come zone di verde agricolo ed in parte come zona di verde pubblico» sia riconducile alla categoria dei terreni agricoli e che, pertanto, l’atto di cessione è soggetto ad imposta di registro in misura pari al 15%. Si ricorda che, laddove l’acquirente fosse stato imprenditore agricolo professionale o un coltivatore diretto iscritto nella previdenza agricola, l’atto sarebbe stato assoggettato a registro in misura pari al 9% (risposta a interpello 551/2020).

Confermata, infine, la non tassabilità della plusvalenza derivante dalla cessione. In base alla norma dell’articolo 67 del Tuir sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni agricoli posseduti da meno di cinque anni; nel caso di terreni ricevuti per donazione, il periodo di 5 anni decorre dalla data di acquisto del donante.

Considerato che prima della donazione, il donante era proprietario dei terreni da più di cinque anni, la successiva cessione da parte del donatario non è tassata.