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Registro al 9% per lo Iap chi decade dalla piccola proprietà contadina

La risposta a interpello 551: per l’imprenditore agricolo professionale che vende il terreno prima dei 5 anni non si applica l’imposta al 15%

L’imprenditore agricolo professionale (Iap) che decade dai benefici della piccola proprietà contadina (Ppc) deve assolvere l’imposta di registro in misura del 9% (e non del 15%). L’interessante conferma è contenuta nella risposta a interpello 551 del 18 novembre dell’agenzia delle Entrate.

Il caso riguardava uno Iap che aveva acquistato un terreno agricolo avvalendosi delle agevolazioni Ppc (articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009) che consistono nella possibilità di assoggettare alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa essendo dovuta la sola imposta catastale dell’1%, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di coltivatori diretti e Iap, iscritti nella previdenza agricola.

Decadono dalle agevolazioni i beneficiari che, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti, alienano i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

L’istante che aveva acquistato il terreno avvalendosi del trattamento fiscale agevolato, a seguito delle difficoltà del mercato agroalimentare, si era visto costretto a rivendere i suddetti terreni prima della fine del periodo quinquennale di osservazione. Chiedeva, pertanto, quale fosse la corretta imposta di registro da applicare.

La norma da prendere in considerazione è l’articolo 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986 (Tur) il quale prevede:

l’applicazione dell’imposta in misura pari al 9% per «gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere»;

l’applicazione dell’imposta in misura pari al 15% se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e pertinenze a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti e Iap, iscritti nella previdenza agricola.

Come confermato dalla risposta all’interpello di ieri, dalla lettura al contrario di quest’ultima disposizione si ricava che il trasferimento di terreni agricoli e pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti o Iap iscritti nella previdenza è soggetto all’imposta di registro nella misura del 9% prevista per gli immobili “in genere”.

Sul punto, l’Agenzia si era anche espressa di recente con una risposta ad una consulenza giuridica (la 7 del 2020), nella quale aveva chiarito che gli Iap e i coltivatori diretti che acquistano terreni agricoli senza richiedere i benefici Ppc, devono assolvere, sull’atto di trasferimento, l’imposta di registro in misura pari al 9 per cento.

Ora quindi arriva un’ulteriore conferma, ovvero che l’aliquota del 9% trova applicazione anche nel caso di decadenza.

In conclusione, la tassazione per il trasferimento di un terreno agricolo sarà la seguente:

1) catastale dell’1%, registro in misura fissa (200 euro) ed ipotecaria fissa (200 euro) se l’acquirente è uno Iap o un coltivatore diretto iscritto nella previdenza agricola, che chiede in atto le agevolazioni Ppc;

2) registro del 9%, catastale in misura fissa (50 euro) e ipotecaria fissa (50 euro) se l’acquirente è uno Iap e un coltivatore diretto che rinuncia in atto alle agevolazioni Ppc o che decade dai benefici;

3) registro del 15%, catastale in misura fissa (50 euro) e ipotecaria fissa (50 euro) se l’acquirente è un soggetto diverso dai precedenti.