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Piccola proprietà contadina a maglie strette: il terreno conferito a una Srl perde i benefici

Trasferimenti entro il quinquennio vincolato sono possibili tra parenti e affini

di Gian Paolo Tosoni

Il terreno agricolo acquistato da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale, usufruendo dei benefici fiscali in materia di imposta di registro, se viene conferito in una società a responsabilità limitata, ancorché a socio unico, decade dalla agevolazione. Lo ha confermato la risposta a interpello 68/2020 delle Entrate (si veda l’articolo di Angelo Busani su Ntplus Fisco) .

Si tratta dei benefici previsto dall’articolo 2, del Dl 194/2009, convertito nella legge 25/2010. Tale norma dispone che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e a quella catastale dell’uno per cento. Gli acquirenti decadono dall’agevolazione se alienano volontariamente i terreni, ovvero cessano di coltivarli direttamente prima che sia trascorso il periodo di cinque anni dalla data dell’acquisto.
Quindi la vendita del terreno acquisito con i benefici fiscali nel quinquennio successivo all’acquisto determina la perdita della agevolazione.

L’articolo 11, comma 2 del Dlgs 228/2001 dispone che non decade dal beneficio l’acquirente che durante il periodo vincolativo trasferisca la proprietà del terreno o lo conceda in godimento a favore del coniuge, di parenti oltre il terzo grado o di affini entro il secondo, che esercito sul fondo l’attività agricola di cui all’articolo 2135 del Codice civile. Questa deroga al vincolo quinquennale va posta in relazione anche con l’articolo 9 del medesimo Dlgs 228 il quale dispone che ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo continuano ad essere riconosciute le agevolazioni tributarie previste a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche.

Alla luce di queste disposizioni di legge sono possibili i trasferimenti di terreni agricoli anche nel quinquennio vincolativo, a favore di società di persone, a condizione che i relativi soci siano legati da vincoli di parentela o di affinità entro i gradi stabiliti dalla sopra richiamata norma.
In questo contesto normativo l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 455/E del 1° dicembre 2008, ha riconosciuto che non decade dal beneficio il soggetto che prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, abbia conferito il proprio terreno in una società di persone (nella fattispecie si trattava di una Sas agricola) della quale il socio conferente assuma la figura di accomandatario e gli altri soci siano parenti o affini entro rispettivamente il terzo e il secondo grado.

Ancora con la risoluzione 279/E del 4 luglio 2008, l’agenzia delle Entrate afferma che non decade dal beneficio l’acquirente di un terreno agricolo che prima che sia scaduto il quinquennio, affitti il terreno ad una società di persone avente le medesime caratteristiche di cui alla risoluzione 455.

Invece nessuna agevolazione può essere mantenuta qualora il destinatario del terreno acquisito con i benefici delle imposte di registro ed ipotecarie nelle misure fisse, sia una società di captali (risoluzione 227/2009). Anche con la più recente risposta ad interpello 68, l’Agenzia conferma che scatta la perdita del beneficio, se il terreno viene conferito in una Srl anche se a socio unico, coincidente con il soggetto che aveva acquistato il terreno con i benefici fiscali .