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Oleoturismo con la chance del regime forfettario per dirette e Iva

Le imprese agricole interessate devono impostare la contabilità separata

(Imagoeconomica)

di Gian Paolo Tosoni

Per oleoturismo si intendono tutte le attività d conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione. Vi rientrano inoltre le visite nei luoghi di coltura, di produzione e di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo. Quindi è possibile fare la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva anche in abbinamento ad alimenti nonché le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di produzione e coltivazione. Questa è la novità contenuta nel comma 514 della legge di bilancio per il 2020. La norma dispone inoltre che si applicano le disposizioni per l’enoturismo introdotte dalla legge di bilancio per il 2018.

Il richiamo alle norme sull’enoturismo comprendono anche l’emanazione di un decreto ministeriale attuativo a cura del ministero delle Politiche agricole che relativamente all’enoturismo è già stato emanato in data 12 marzo 2019 («Gazzetta Ufficiale» n. 89 del 10 aprile 2019).

La commercializzazione dei prodotti è possibile, ma tale operazione rientra nella attività di cessione di beni e non di prestazione di servizio quale è l’oleoturismo. Ai produttori conviene vendere separatamente la bottiglia d’olio in quanto trattasi di cessione di prodotto agricolo rientrante nel reddito agrario.

Infatti se l’attività di oleoturismo è svolta da un imprenditore agricolo, trovano applicazione le disposizioni fiscali previste dall’articolo 5 della legge 413/1991, ovvero il regime forfettario proprio delle attività di agriturismo. Pertanto, ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si determina applicando un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio dell’attività di oleoturismo, al netto della imposta sul valore aggiunto. Ai fini Iva, invece, il regime forfettario consiste nell’applicazione di una percentuale di detrazione pari al 50% dell’Iva applicata sulle operazioni attive che nella fattispecie corrisponde al 22 per cento.

Quindi le imprese agricole che intendono intraprendere l’attività di oleoturismo devono impostare la contabilità separata sia nel caso in cui per l’attività agricola siano in regime speciale Iva previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/72, sia che applichino il regime normale. In caso di contabilità separata in base all’articolo 36 del decreto Iva l’olio eventualmente utilizzato nella attività di servizi deve essere fatturato.

Il regime forfettario per la attività di oleoturismo non è obbligatorio ed il contribuente può optare per il regime ordinario. Se l’attività è modesta l’oleoturismo può essere gestito come operazione diversa ai sensi dell’articolo 34, comma 5.

Applicandosi le norme sull’enoturismo, l’oleoturismo può essere praticato da tutti i produttori di olio siano essi imprenditori agricoli o aziende industriali. Alle imprese non agricole non è applicabile il regime forfettario previsto per l’agriturismo.

Analogamente all’enoturismo anche per l’oleoturismo l’avvio dell’attività deve essere preceduto dalla presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e devono ovviamente essere rispettate di norme igienico – sanitarie.