Imposte

Terreno conferito alla Srl con socio unico, decade la piccola proprietà contadina

La risposta a interpello 68 del 20 febbraio dell’agenzia delle Entrate si esprime sul conferimento del terreno

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di Angelo Busani

Decade dall’agevolazione per l’acquisto della “piccola proprietà contadina” il contribuente che conferisca il terreno acquistato con il predetto beneficio fiscale in una Srl di cui egli sia l’unico socio. È quanto espresso dall’agenzia delle Entrate nella risposta 68 del 20 febbraio 2020.

Il beneficio fiscale noto come “agevolazione per l’acquisto della piccola proprietà contadina” è recato dall’articolo 2, comma 4-bis, Dl 194/2009 e consiste nell’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (restando l’imposta catastale dovuta nella misura ordinaria dell’1%) all’acquisto di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

La normativa dispone la decadenza dall’agevolazione nel caso in cui l’acquirente procede all’alienazione del terreno acquistato con il beneficio fiscale prima del decorso di cinque anni dalla data del loro acquisto.

Ci si chiede, dunque, se l’acquirente del terreno decada dall’agevolazione qualora conferisca il terreno in una società della quale egli divenga unico socio. Ebbene, da un lato non c'è dubbio che il conferimento sia un atto alienativo, ma, d’altro canto, non v’è dubbio nemmeno che con il conferimento l’imprenditore effettua una riorganizzazione della sua attività d’impresa, con la quale muta bensì la forma in cui viene esercitata l’impresa, restando però intatta la sostanza: il conferente diviene socio della società conferitaria e quindi, non “perde la presa” sui beni conferiti, tanto più se della società conferitaria egli diviene unico socio.

Ebbene, nel fornire la sua risposta /2020, l’Agenzia rammenta che già nella risoluzione 455/E del 1° dicembre 2008, venne osservato:

che non si incorre in decadenza nel caso del conferimento del fondo in una società in accomandita semplice ove il conferente assuma la qualifica di accomandatario (e coltivi direttamente il fondo) e i soci siano familiari compresi nel seguente perimetro: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado;

che, viceversa si incorre in decadenza (in tal senso anche la risoluzione 227/E del 18 agosto 2009) se la società conferitaria è una società di capitali.

Ora, questa conclusione appare essere ingiustificata. Infatti, il Dlgs 99/2004 sancisce che la qualifica di Iap (imprenditore agricolo a titolo principale) spetta, oltre che alle persone fisiche, anche alle società; e che si può trattare sia di «società di persone» che di società «cooperative e di capitali, anche a scopo consortile», a condizione che:

lo «statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile»;

e che ricorrano, inoltre, i seguenti ulteriori presupposti:

- nel caso delle società di persone (anche se consortili), «almeno un socio (il cosiddetto “socio qualificante”; deve essere (oltre che iscritto «nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale»: «in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale » (con la precisazione che, nelle società in accomandita semplice, si deve trattare di un accomandatario);

- nel caso delle società di capitali (anche se consortili) e delle società cooperative, «almeno un amministratore» (il cosiddetto “soggetto qualificante”, il quale, se si tratta di cooperativa, deve anche essere socio), deve essere (oltre che iscritto «nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale») «in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale» (pertanto, chiunque - anche se si tratti di un soggetto “non agricoltore” e con l'eccezione, sopra accennata, relativa al “socio qualificante” di società cooperativa - può essere socio di queste società di capitali);

- la ragione sociale o la denominazione sociale delle società in questione (sia “di persone” che “di capitali”) «deve1926 contenere l’indicazione di società agricola».

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