Visto di conformità, la decadenza per le sanzioni si calcola dalla ricezione della dichiarazione
Il termine di decadenza per eventuali sanzioni è il 31 dicembre del quinto anno successivo all’apposizione del visto effettuata senza i necessari presupposti
Il visto di conformità posto dal commercialista assume rilevanza, ai fini del conteggio del termine di decadenza per le eventuali sanzioni, dalla data della corretta ricezione della dichiarazione da parte delle Entrate. È uno dei chiarimenti forniti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) con il pronto ordini 55/2023.
Nel caso trattato un Ordine territoriale poneva alcuni quesiti al Consiglio nazionale relativi al termine di decadenza degli atti di irrogazione della sanzione per il rilascio del visto di conformità infedele. In particolare, viene chiesto se per la «commissione del fatto» avviene con l’apposizione della sola firma nella dichiarazione inviata oppure rileva la data di presentazione della stessa.
Il visto di conformità
Per svolgere l’attività di assistenza fiscale, con l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale.
La comunicazione deve contenere:
• i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva;
• il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata l’attività professionale (se il professionista esercita nell’ambito di un’associazione professionale, deve indicare anche i dati dello studio associato, cioè denominazione, codice fiscale e sede);
• la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione o del collegio sindacale;
• la denominazione o la ragione sociale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
Alla comunicazione va allegata:
• la copia della polizza assicurativa ;
• la dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza;
• la dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, ad esempio, non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari) e di non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria, etc.;
• copia del documento di identità (per le dichiarazioni, rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio).
Le possibili variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
Termine di decadenza
Il Cndcec evidenzia, preliminarmente, che il termine di decadenza per la notificazione dell’atto di contestazione, ai sensi dell’articolo 20 del Dlgs 472/1997, corrisponde al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui “è avvenuta” la violazione. Il visto di conformità assume rilevanza esterna nei confronti dell’agenzia delle Entrate alla data di corretta ricezione della dichiarazione da parte di quest’ultima per cui , afferma il Consiglio nazionale, deve ritenersi che il dies a quo del termine di decadenza per la notificazione dell’atto di contestazione corrisponde al momento in cui la dichiarazione, con il visto di conformità del professionista, viene trasmessa, con esito positivo, all’agenzia delle Entrate.
In ogni caso, conclude il Consiglio nazionale dei commercialisti, anche nel caso in cui si ritenesse di individuare il dies a quo nella data, ovviamente precedente dell’apposizione della sola firma nella dichiarazione inviata, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto di contestazione non cambierebbe nella maggioranza dei casi in cui il visto di conformità, pur se precedente alla data di trasmissione della dichiarazione, sia rilasciato nello stesso anno di trasmissione, poiché , comunque, il termine di decadenza non coincide con il quinto anno successivo alla commissione del fatto , ma al 31 dicembre del quinto anno successivo alla commissione stessa.