Volontariato, 49.264 enti nell’elenco permanente per il cinque per mille
Le Entrate definiscono la lista: i soggetti presenti non saranno costretti a ripetere la procedura di iscrizione a condizione che non mutino le indicazioni contenute nella certificazione inviata
Pubblicato sul sito dell’agenzia delle Entrate l’elenco permanente degli enti del volontariato accreditati per il 2021 ai fini della fruizione del cinque per mille. Un documento che va ad aggiornare ed integrare il precedente inserendo tutti quegli enti che – in presenza dei requisiti – ne abbiano fatto richiesta nell’anno 2020 nonché ad apportare modifiche conseguenti alle revoche di iscrizione trasmesse dagli enti stessi o da verifiche effettuate. Più nello specifico, si tratta di soggetti appartenenti alla categoria del volontariato che comprendono Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati all’articolo 10 del Dlgs 460/1997.
Dagli elenchi resi noti dall’amministrazione finanziaria, infatti, sono 49.264 le realtà non profit ammesse al beneficio della ripartizione del cinque per mille, in base alle scelte dei contribuenti in occasione della dichiarazione dei redditi. Come precisato dall’agenzia delle Entrate, in ottemperanza alle recenti modifiche apportate sul fronte del cinque per mille con il nuovo decreto (Dpcm del 23 luglio 2020) gli enti presenti in tale elenco non saranno costretti a ripetere la procedura di iscrizione a condizione che non mutino le indicazioni contenute nella certificazione inviata. In caso contrario, spetterà al rappresentante legale comunicare alla Direzione regionale competente mediante apposita dichiarazione sostitutiva le eventuali variazioni nei trenta giorni successivi all’evento modificativo.
Analogo termine dovrà essere rispettato anche per sottoscrivere e trasmettere la richiesta di cancellazione dell’ente dall’elenco permanente in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti.
Discorso diverso, invece, in caso di variazione del legale rappresentante dell'ente già accreditato. In questo caso, a differenza di quanto previsto dal precedente decreto in materia di cinque mille, il nuovo Dpcm del 23 luglio non impone alcun onere di comunicazione a carico del nuovo rappresentate. In altri termini, non è più previsto a pena di decadenza dal beneficio dell'ente rappresentato l'obbligo di presentare una nuova dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti.
Attenzione: nel caso di contributo utilizzato indebitamente questo dovrà essere riversato dal beneficiario entro sessanta giorni dalla eventuale contestazione da parte del Fisco onde evitare di incorrere in sanzioni ed interessi.
Si resta in attesa, invece, della pubblicazione degli elenchi permanenti degli enti di ricerca scientifica e dell’università, ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche che secondo quanto previsto dal nuovo decreto in materia di cinque per mille (articolo 8 del Dpcm 23 luglio 2020), dovranno essere resi noti sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti (ovvero ministero dell’Università e della ricerca, ministero della Salute e del Coni).
Articolo aggiornato il 2 marzo 2021