Imposte

Zone terremotate, l’agevolazione tiene conto del carico fiscale e contributivo

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di Andrea Taglioni

L’importo da indicare ai fini delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese localizzate nelle zone terremotate può tener conto, oltre delle imposte e dei contributi dovuti in relazione ai precedenti periodi d’imposta, anche del carico fiscale e contributivo previsto per l’incremento occupazionale riferiti ai periodi d’imposta 2017 e 2018.
Il chiarimento arriva dalla circolare n. 163472 diramata dal ministero dello Sviluppo Economico il 7 novembre 2017.
L’esigenza di chiarire le modalità attraverso le quali le imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici possono beneficiare delle agevolazioni fiscali, consistenti nell'esenzione delle imposte e dall’esonero dal versamento dei contributi, è nata dalle perplessità incontrate dai contribuenti per determinare l'esatto importo da indicare ai fini della quantificazione dell’agevolazione.
In particolare, è stato chiesto se l’importo complessivo da indicare nella relativa domanda potesse essere comprensivo del potenziale carico fiscale e contributivo dovuto all’incremento occupazionale negli anni oggetto dell’agevolazione (2017-2018).
Il documento sottolinea, innanzitutto, come le formule indicate nella domanda ai fini della determinazione dell’agevolazione non sono vincolanti dovendo il contribuente commisurare l’agevolazione all’effettiva capacità dell’impresa di poterne usufruire.
A questo proposito, il dicastero non delinea nessun vincolo ammettendo la parametrazione dell’agevolazione a una valutazione prognostica del carico fiscale e contributivo, che tiene conto non solo delle imposte e contributi riferiti a precedenti periodi di imposta, ma anche di quelli potenzialmente nascenti, per effetto dell’incremento occupazione, nei periodi di imposta ammessi alle agevolazioni.
Si ricorda, infine, che per l’invio delle relative istanze i contribuenti avranno tempo sino alle ore 12 del 20 novembre 2017.

La circolare n. 163472 del ministero dello Sviluppo economico

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