Come fare perAdempimenti

Inail, così si comunica la sospensione dei versamenti

di Silvano Imbriaci

  • Quando A partire dal 9 ottobre

  • Cosa scade Disponibile la nuova versione aggiornata della piattaforma on line dell’Inail per la comunicazione della sospensione dei versamenti

  • Per chi Datori di lavoro, contribuenti in autoliquidazione

  • Come adempiere Gli interessati devono comunicare le ulteriori modalità di pagamento previste dall’articolo 97 del Dl 104/2020

1In sintesi

Accanto alle norme che hanno regolamentato la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nella legislazione d’emergenza sono state disciplinate anche le modalità di ripresa dei versamenti alla scadenza del termine di sospensione.

Posto che il termine per la ripresa dei versamenti è stato allineato, per le varie ipotesi di sospensione dei versamenti, al 16 settembre 2020, l’Inail con la circolare n. 35 del 14 settembre 2020 ha diramato le disposizioni di dettaglio per la ripresa dei versamenti, con riferimento alle disposizioni previste dal Decreto Agosto che, all’articolo 97, in alternativa alle modalità di versamento dei premi sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 già fissate dagli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disciplinato due ulteriori forme di rateizzazione dei pagamenti.

2La sospensione dei versamenti causa Covid

La sospensione dei termini per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi con scadenze posizionate all’interno dei periodi di massima diffusione del virus (da marzo a maggio 2020) costituisce uno degli strumenti adottati dall’ordinamento per limitare le conseguenze negative dello stallo delle attività produttive ed economiche dovuto alla pandemia.

A seguito dei vari interventi normativi la disciplina sul differimento dei termini per il versamento è stata da ultimo oggetto della disposizione di cui all’articolo 127, comma 1, lettera a) e b), del Dl 34/2020: i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

L’art. 18 del Dl 23/2020 ha poi inserito nel panorama delle sospensioni contributive una disciplina di chiusura per i versamenti in autoliquidazione distinta a seconda della diminuzione del fatturato.
Sono stati sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria:

a) per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile rispetto allo steso mese del precedente periodo d’imposta;

b) per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

c) per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno intrapreso l’attività d’impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2020;

d) per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

La rateizzazione prevista nel Decreto Agosto
I versamenti di cui all’art. 127 Dl 34/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

3Le istruzioni per la ripresa dei versamenti

Per le modalità di versamento rateale previste dalla normativa di agosto, è dunque possibile distinguere gli adempimenti a seconda dei soggetti coinvolti.
La difficoltà di schematizzare le modalità di adesione ed i conseguenti adempimenti deriva dall’utilizzo congiunto del criterio soggettivo e delle forme di rateazione prescelta.

Vediamo in sintesi quali sono le forme di pagamento oggi possibili per la ripresa dei versamenti:

1) in unica soluzione

2) in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1° rata entro il 16 settembre 2020 (successive: 16 ottobre, 16 novembre, 16 dicembre)

3) 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e 50% in 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1° rata entro il 16 gennaio 2021

4) 50% in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1° rata entro il 16 settembre 2020 (successive: 16 ottobre, 16 novembre, 16 dicembre) e 50 % in 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1° rata entro il 16 gennaio 2021.

La circolare Inail n. 35/2020 espone i codici da utilizzare per le singole forme di pagamento prescelto, con riferimento anche alle modalità per le quali si è già verificata la scadenza del 16 settembre.
Gli interessati dovranno comunicare all’Inail con l’apposito servizio online di aver effettuato la sospensione dei versamenti.
Il servizio costituisce un aggiornamento della procedura on line già presente nel sito dell’Istituto per le comunicazioni delle sospensioni e recuperi agevolati Covid, di cui alle istruzioni e manuali operativi del 24 giugno scorso.
Il servizio è accessibile dalla voce di menu Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati agli utenti abilitati ai servizi online dell’Inail (soggetti assicuranti e intermediari in possesso di delega) ed è a compilazione guidata.
Con tale procedura esiste l’opportunità di modificare la modalità di pagamento precedentemente prescelta anche per coloro che abbiano già presentato la comunicazione di sospensione in occasione delle precedenti forme di pagamento ammesse.

4Debiti contributivi su cartelle di pagamento

L’art. 99 del Dl 104/2020 ha disposto un’ulteriore proroga dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè entro il 30 novembre 2020.
Sono poi sospese fino al 15 ottobre le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

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