Imposte

Per il sovraindebitamento la chance della mediazione

di Alessia D’Uva, Daniele Carrano e Marco Anesa


L’innovativo strumento del «Med&Deb» consente di coniugare i benefici della composizione della crisi da sovraindebitamento con quelli della mediazione, a beneficio del debitore e della massa dei creditori, nel rispetto delle regole concorsuali della par condicio.

La composizione della crisi da sovraindebitamento è disciplinata dalla legge 3/2012, anche nota come «legge salva suicidi». Riservata al privato consumatore e al microcosmo dei soggetti c.d. non fallibili, la norma prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione di crediti futuri per lavoro dipendente o pensione; mira, in altri termini, a consentire il ritorno in bonis del debitore e agevolare il «fresh start», salvaguardando il soggetto sovraindebitato nel rispetto del principio della concorsualità tra i creditori.

Il concorso di tutti i creditori, nell’ottica dell’esdebitazione, è regolato dalle cause di prelazione previste dal Codice civile - quali pegno e ipoteca - e trova un limite nel principio della responsabilità patrimoniale, secondo il quale «il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge».

Implicitamente, quindi, il legislatore impone l’accettazione, da parte del debitore, di quanto richiesto dai creditori, ivi inclusi gli intermediari finanziari, le cui pretese devono essere accolte senza possibilità di contestazione, nonostante la sussistenza di possibili anomalie nei rapporti. Basti citare il consolidamento delle posizioni finanziarie pregresse con nuovo debito (fattispecie di abuso del credito) e la presenza di interessi anatocistici o usurai ovvero di opzioni e clausole che comportino condizioni vessatorie poco chiare e non espressamente accettate dal debitore.

In questo scenario si colloca la facoltà di attivare la mediazione bancaria, quale strumento a supporto della composizione della crisi: con il «Med&Deb» si potrebbe instaurare un più equo processo di rideterminazione delle competenze bancarie, concordando la variazione del piano di ammortamento da francese a italiano, la rimodulazione delle rate o l’abbassamento degli interessi, senza necessariamente dover ricorrere alla falcidia della sorte capitale.

In tal senso, un primo caso è rappresentato dal Tribunale di Nola, che ha definito una procedura di sovraindebitamento derivante da mediazione demandata. Con la sentenza pilota del 23 ottobre 2018, grazie all’intuizione del mediatore, si è così realizzato il primo connubio del Med&Deb, ossia la creazione di un rapporto tra mediazione civile e legge 3/2012.

Tra i possibili vantaggi del Med&Deb si evidenzia quanto segue:
•la mediazione è titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs 28/2010;
•parimenti la composizione della crisi da sovraindebitamento è equiparata all’atto di pignoramento;
•permette di risparmiare alle parti i costi dei tre gradi di giudizio e della procedura di esecuzione forzata;
•consente l’esdebitazione complessiva del sovraindebitato, indipendentemente dal monte debiti di cui è gravato;
•a livello sistemico, limita il ricorso alla giurisdizione ordinaria, riducendo l’instaurazione dei processi civili, con i conseguenti benefici economici e sociali.

In conclusione, il Med&Deb può rappresentare uno strumento efficace, veloce e poco oneroso per la composizione del contenzioso bancario e al tempo stesso della crisi da sovraindebitamento, con benefici per il debitore e la massa dei creditori, oltre a consentire lo sgravio di attività a carico degli organi giurisdizionali, nel rispetto delle regole concorsuali della par condicio creditorum.

Per approfondire: Med&Deb: le procedure di mediazione e sovraindebitamento trovano un binario unico, in Norme & Tributi Mese

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