Imposte

Doppio limite sulle differite attive nel consolidato

di Giosuè Manguso e Alberto Trabucchi

Una società che trasforma le proprie imposte differite attive (Dta) in crediti d'imposta e che partecipa a un regime di tassazione di gruppo può cedere tali crediti al consolidato fiscale anche oltre la soglia di 700mila euro prevista per la compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997). È uno dei chiarimenti forniti della circolare 17/E/2014.
In effetti, l'inesistenza di limiti quantitativi a livello individuale per l'utilizzo dei crediti rivenienti dalla trasformazione di Dta – stabilita dall'articolo 2, comma 57, del Dl 225/2010 – deve valere anche per il trasferimento al consolidato, dato che la regola che governa tale trasferimento (vale a dire l'articolo 7 del Dm Economia del 9 giugno 2004) ha la finalità di «attribuire al gruppo le stesse facoltà riconosciute alle singole entità legali che lo compongono» (circolare 53/E/2004, ma sul punto si vedano anche la circolare 33/2013 di Assonime e la circolare 11/2012 dell'Abi). Peraltro, come principio generale, i crediti di imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi – tra cui rientrano anche i crediti di imposta che originano dalla trasformazione di Dta – possono «circolare» all'interno del consolidato fiscale senza limiti (circolare 53/E/2004).
Tuttavia la circolare 17/E/2014 ha anche affermato che la cessione dei crediti trasformati da Dta all'interno del consolidato, seppure possa superare l'importo di 700mila euro, sconterebbe comunque due vincoli quantitativi:
1) l'Ires corrispondente al reddito imponibile individuale della consolidata (la cosiddetta Ires individuale), al netto di eventuali elementi trasferiti al consolidato, quali detrazioni, crediti per imposte estere;
2) l'Ires dovuta dalla fiscal unit.
Il vincolo dell'Ires dovuta dalla fiscal unit trova una giustificazione nel fatto che è fissato come regola generale nella trasferibilità dei crediti al consolidato (prevista dall'articolo 7 del Dm Economia del 9 giugno 2004 «ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante»).
Meno giustificabile, invece, appare l'altro paletto - non operante nell'ordinario regime di circolazione dei crediti all'interno del consolidato - dell'Ires individuale.

Le perdite civilistiche
Nel caso di trasformazione di Dta in presenza di perdite civilistiche e reddito imponibile questa ulteriore limitazione all'importo dell'Ires individuale non sembra particolarmente problematica coniderato che la stessa limitazione - ferma restando, naturalmente, la compensabilità orizzontale del credito eccedente - avrebbe trovato luogo anche in assenza dell'opzione per il consolidato.

...e quelle fiscali
Nel caso, invece, di trasformazione di Dta in presenza di perdite fiscali, il limite dell'Ires individuale crea problematiche per le fiscal unit di cui fanno parte soggetti (essenzialmente, le banche) che, in presenza dei presupposti, sono obbligati alla conversione, venendosi a creare una situazione peggiore di quella che si sarebbe realizzata in assenza di conversione.
La conversione, infatti, determina la riduzione della perdita trasferibile al consolidato, senza che a fronte della maggiore Ires dovuta dal consolidato stesso possa essere utilizzato il credito da trasformazione che, difatti, rimarrebbe "bloccato" presso il soggetto aderente alla fiscal unit che lo ha prodotto.
Si tratterebbe comunque di un effetto temporaneo, considerato che in presenza di una capienza dei limiti negli esercizi successivi, la consolidata dovrebbe essere in grado di cedere al consolidato anche crediti maturati da trasformazioni di esercizi precedenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©