Imposte

Mini Ires, i beni devono essere strumentali e funzionali all’interno dell’impresa

di Stefano Mazzocchi


Ai fini della «mini Ires», posto che da un lato sono ammessi gli interventi di realizzazione e di ammodernamento di impianti esistenti, e dall’altro sono esclusi gli investimenti in immobili, risulta di estrema importanza l’esatta perimetrazione dei confini entro i quali l’agevolazione potrà essere riconosciuta.

Com’è noto, l’incentivo in esame è riconosciuto a fronte degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi, di cui all’articolo 102 del Tuir, oppure in relazione al costo del nuovo personale dipendente assunto (anche se con contratto di lavoro a tempo determinato).

Soffermandoci sulla prima ipotesi, la norma fornisce già una prima perimetrazione dell’ambito di applicazione oggettivo della misura de qua.

Premesso che sono esclusi dal beneficio anche i veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis, del Tuir, il riferimento della norma ai beni strumentali comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della «strumentalità» rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione. I beni, quindi, devono essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumentali e funzionali all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

Relativamente all’individuazione del momento in cui l’investimento si considera effettuato, si applicano le regole sulla competenza di cui all’articolo 109 del Tuir.

Alla luce delle indicazioni contenute nell’Oic 16, si ritengono esclusi dalla mini Ires gli investimenti in beni strumentali che secondo il Codice civile sono trattati alla stregua di beni immobili (voce BII1 dello stato patrimoniale), benché nella prassi aziendalistica tale collocazione possa risultare talvolta dubbia.

Vi rientrano invece i beni ricompresi nella voce BII2 (come ad esempio gli impianti generici quali i servizi di riscaldamento e condizionamento e gli impianti di allarme); alla stregua degli impianti, poi, si ritiene debbano essere trattate le «attrezzature industriali e commerciali»(voce BII3).

L’elenco delle preclusioni, comunque, deve ritenersi tassativo. Se così è, nell’ambito applicativo del beneficio in commento rientrano necessariamente tutti gli «strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso», come si esprime il principio contabile Oic 16 (in tale categoria sono annoverati per esempio gli attrezzi di laboratorio, i ricambi, nonché l’attrezzatura commerciale e di mensa).

Non si ravvisano poi ragioni per escludere dallo «sconto» Ires le attrezzature che risultino legate al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinari (come gli utensili). Per le medesime ragioni, all’interno del perimetro della mini Ires vi sono anche gli «altri beni» di cui alla voce BII4 della situazione patrimoniale: tale categoria risulta assai variegata, comprendendo sia mobili (mobilia in senso stretto, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari e assistenziali), sia macchine d’ufficio (pc, stampanti, ecc.), sia infine imballaggi da riutilizzare.

Ai fini della distinzione tra beni mobili e immobili, infine, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, più che la facile amovibilità delle varie componenti dell’impianto, rileva il rapporto delle suddette componenti con la capacità ordinaria dell’unità immobiliare a cui appartengono di produrre un reddito temporalmente rilevante (Corte Costituzionale 20 maggio 2008, n. 162 e Cassazione 21 luglio 2006, n. 16824).

Per approfondire: Mini Ires: centrale il concetto di «investimento» per definire il perimetro di applicazione, in Norme & Tributi Mese febbraio 2019

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