Imposte

Soluzioni rapide per far decollare i maxiammortamenti

di Gianfranco Ferranti

I maxiammortamenti dei beni strumentali nuovi previsti nel Ddl di Stabilità hanno un meccanismo applicativo più semplice rispetto alle precedenti analoghe agevolazioni ma lo scarno dettato normativo lascia spazio ad alcuni dubbi interpretativi.

L’ambito soggettivo
In merito all’ambito soggettivo si pone la questione relativa alle imprese individuali e agli esercenti arti e professioni che si avvalgono del regime dei minimi, per le quali il costo sostenuto per l’acquisizione di beni strumentali concorre per l’intero ammontare alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento. Si ritiene che anche tali soggetti possano fruire dell’incentivo in relazione ai beni strumentali acquisiti, che non sono ammortizzati soltanto per effetto del particolare meccanismo di determinazione del reddito previsto per tale regime, che non dovrebbe, però, penalizzare i soggetti interessati. La maggiorazione non dovrebbe, peraltro, rilevare ai fini del calcolo del limite complessivo di 15mila euro di acquisti di beni strumentali effettuati nel triennio precedente, atteso che la stessa opera ai soli fini della deduzione del costo.

I beni ammessi
Analogamente, tale incremento dovrebbe spettare anche in caso di beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro per i quali è consentita, ai sensi degli articoli 102 e 54 del Tuir, la deduzione integrale delle spese di acquisto nel periodo d’imposta di sostenimento. Il contribuente può, infatti, scegliere di ammortizzare tali spese in luogo della deduzione integrale e non appare logico riconoscere il beneficio solo nel primo caso. Si ritiene, peraltro, che la maggiorazione del 40% non assuma rilevanza ai fini della verifica del limite di 516,46 euro, atteso che è normativamente stabilito che la stessa si riferisce esclusivamente alla determinazione delle quote di ammortamento e non può, pertanto, influenzare il criterio in base al quale è riconosciuta o meno la possibilità di optare per la deduzione integrale del costo nel periodo di sostenimento.

L’articolo 18, comma 6, del Dl 91/2014 ha stabilito che il credito d’imposta per i nuovi investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco veniva revocato se l’imprenditore avesse ceduto i beni oggetto degli investimenti a terzi o li avesse destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto ovvero se tali beni fossero stati trasferiti, entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice, in strutture produttive situate fuori del territorio dello Stato.

Tali previsioni non sono state ripetute con riguardo al beneficio in esame e si ritiene, di conseguenza, che lo stesso non sia revocabile in caso di cessione del bene o del contratto di leasing prima del termine del periodo di ammortamento o del momento dell’esercizio del diritto di riscatto. Non è parimenti previsto il recupero del beneficio in caso di mancato esercizio dell’opzione finale di acquisto.

La norma stabilisce che l’agevolazione riguarda i beni materiali strumentali e sorge il dubbio se sia estendibile ai materiali di “ricambio”. Si ritiene che la risposta debba essere positiva perché, tali materiali sono lato sensu strumentali anche se destinati a funzionare insieme ad altri beni e sono, di regola, utilizzati dall’impresa in modo durevole, nell’arco di più periodi d’imposta.

È stato, inoltre, stabilito che sono esclusi i fabbricati e le costruzioni, ragion per cui l’incentivo dovrebbe spettare per i macchinari e gli impianti infissi al suolo, cioè quelli che non possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (quali i silos per alimenti e gli impianti di distribuzione dei carburanti) e per gli impianti fotovoltaici assimilati ai beni mobili.
In assenza di un’esplicita previsione normativa in merito alla “territorialità” dei beni, non assume rilevanza la produzione degli stessi da parte di imprese italiane o estere né il loro utilizzo in Italia o in strutture produttive situate al di fuori del territorio dello Stato.

I canoni di leasing
L’articolo 7 in esame afferma la rilevanza della maggiorazione anche ai fini della determinazione dei canoni di leasing ma non ne chiarisce le modalità di applicazione. Al riguardo appare condivisibile l’orientamento espresso da Assilea nella circolare 25/2015, secondo il quale «è ragionevole distribuire proporzionalmente il maggior valore sui canoni (quota capitale) e sul riscatto». Il maggior valore imputato ai canoni è deducibile nel corso della durata “fiscale” del contratto di leasing ovvero di quella contrattuale, se maggiore della durata fiscale. Il prezzo di riscatto viene, invece, recuperato attraverso la procedura di ammortamento che inizia in seguito all’esercizio dell’opzione di acquisto.
La maggiorazione non si applica alla quota interessi dei canoni, che si ritiene vada determinata facendo ricorso al procedimento forfettario previsto dal Dm 24 aprile 1998 (già applicabile ai fini dell’Irap, della deduzione degli interessi passivi da parte dei soggetti Ires e per individuare la quota parte del canone riferibile al terreno).

La base imponibile Irap
Si pone, infine, la questione se la maggiorazione in esame sia equiparabile a un contributo per l’acquisto dei beni strumentali e se debba o meno concorrere alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap. In relazione al precedente credito d’imposta per i nuovi investimenti era stato, infatti, espressamente stabilito che lo stesso non assumeva rilevanza ai fini reddituali e dell’imposta regionale. Nella norma in esame non è contenuta un’analoga precisazione ma si ritiene che risulti applicabile il chiarimento fornito dalla circolare 44/E/2009, con riguardo alla detassazione Tremonti-ter, in base al quale l’effetto dell’agevolazione si sostanziava «in una riduzione d’imposta che … non assume autonomo rilievo per la determinazione del reddito». Sia tale agevolazione che quella in esame consistono, infatti, nella deduzione ai fini fiscali di un componente negativo non imputabile al conto economico.

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