Imposte

Interessi percepiti dal non residente tassati al «netto» dei costi

di Alberto Renda e Stefano Albanese


La sentenza della Corte di giustizia Ue del 26 febbraio 2019 (cause riunite C 115/16, C118/16, C119/16 e C299/16) che si è pronunciata sulla direttiva interessi/royalties, dirimendo questioni afferenti l’abuso del diritto e l’individuazione del beneficiario effettivo (cfr. Dividendi e interessi con clausole antiabuso, di Alessio Persiani e Andrea Tempestini, Il Sole 24 Ore del 27 febbraio 2019), ha, altresì, affrontato il non secondario tema del rapporto tra gli oneri sostenuti da una società finanziatrice lussemburghese ai fini dell’erogazione di un finanziamento e la ritenuta d’imposta applicabile sugli interessi corrisposti alla medesima da una società danese.

In particolare, laddove, in assenza delle condizioni per l’applicazione della direttiva interessi e royalties, gli interessi erogati a un soggetto non residente siano assoggettati a ritenuta, è stato chiesto alla Corte di Giustizia di valutare la compatibilità con le libertà fondamenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea di norme interne ai singoli Stati membri, che in occasione di un finanziamento concesso da un soggetto residente consentano la deduzione, ai fini della determinazione del reddito imponibile, dei costi d’esercizio direttamente connessi all’operazione di finanziamento, mentre escludono tale deducibilità qualora il finanziamento sia erogato da un non residente.

Nella fattispecie oggetto della pronuncia della Corte, l’ente finanziatore lussemburghese, al fine di concedere un finanziamento a una società danese, si era indebitato con il proprio azionista, sostenendo i correlati costi per interessi passivi.

La Corte di giustizia, rinviando espressamente al precedente della nota sentenza Brisal (13 luglio 2016, C 18/15), ha risolto la questione de qua sulla base dell’articolo 63 Tfue, in materia di libera circolazione dei capitali, ritenendo ostativa, rispetto al predetto principio, una norma che non consenta anche al soggetto non residente di dedurre gli oneri finanziari sostenuti dalla società finanziatrice e direttamente connessi all’operazione attiva di finanziamento.

Il principio che sembra voler affermare la Corte risulta innovativo rispetto ai richiamati precedenti giurisprudenziali laddove supera l’eccezione, sollevata dal governo danese, in merito alla neutralizzazione dell’imposizione nella ipotesi in cui i predetti oneri siano deducibili anche nello Stato di residenza del finanziatore.

I giudici di Lussemburgo, infatti, prescindono dalla valutazione sulla deducibilità dei costi connessi al finanziamento in base alla normativa interna di ciascuno Stato membro, ritenendo incompatibili quelle norme che, disciplinando l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta, comportano una discriminazione tra soggetti residenti e non residenti, ove i costi d’esercizio suddetti non risultino deducibili anche per questi ultimi.

Resta, quindi, da valutare se l’orientamento espresso dai giudici eurounitari possa comportare, in concreto, il riconoscimento della deducibilità dei costi sin dall’applicazione della ritenuta d’imposta da parte dell’ente finanziato ovvero la riduzione dell’imponibile debba trovare applicazione solo per il tramite di una richiesta di rimborso della ritenuta, rivolta all’autorità fiscale del Paese di residenza del debitore.

Per approfondire: Tassazione dei non residenti: indeducibilità dei costi e possibili incompatibilità con la Cgue, in Norme & Tributi Mese maggio 2019

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