Imposte

Ires, deducibili le donazioni a 219 enti che svolgono o promuovono la ricerca scientifica

di Gabriele Sepio


Per società e altri soggetti passivi Ires deducibili integralmente le somme elargite a titolo di contributo o liberalità in favore di associazioni e fondazioni che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica. Questo quanto previsto dal Dpcm dell’8 luglio 2019 , pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di sabato scorso. Il provvedimento revisiona il precedente Dpcm del 31 ottobre 2016, individuando un elenco di ben 219 enti tra fondazioni e associazioni a cui potranno applicarsi le disposizioni all’articolo 1, comma 353, della legge 266/2005 (Finanziaria del 2006). Un aggiornamento, questo, resosi necessario in virtù della presenza di nuovi enti non profit come potenziali destinatari dei lasciti agevolati e che punta ad incrementare gli investimenti nel settore della ricerca da parte del mondo profit attraverso la deduzione integrale delle somme erogate.

Vediamo quindi nel dettaglio cosa prevede l’articolo 1, comma 353 citato dal decreto in commento. La deduzione dal reddito dei soggetti passivi Ires è accordata a condizione che il contributo o la donazione sia finalizzato alla ricerca scientifica e rivolto alle seguenti categorie di soggetti: università, fondazioni universitarie (articolo 59, comma 3, della legge 388/2000); istituzioni universitarie pubbliche; enti di ricerca pubblici e vigilati dal Miur, istituto superiore di sanità (Iss); istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), enti parco regionali e nazionali nonché associazioni e fondazioni.

Proprio a tale ultima categoria (associazioni e fondazioni) sono indirizzate le novità dell’ultimo Dpcm, volte ad inquadrare in maniera puntuale quali sono i requisiti che dovranno rivestire le associazioni e fondazioni destinatarie delle erogazioni. In primo luogo, viene ribadito l’elemento oggettivo, ossia il trasferimento dei fondi per il finanziamento della ricerca. Sotto il profilo soggettivo, invece, viene specificato che l’associazione/fondazione che riceve le liberalità o il contributo dovrà essere:
•regolarmente riconosciuta ai sensi del Dpr 361/2000;
•avere come oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
•rientrare nell’elenco individuato con l’apposito Dpcm.

In capo all’erogante, invece, sarà richiesto che rivesta la qualifica di soggetto passivo Ires prevista dall’articolo 73, comma 1, del Tuir.

Da ultimo, vale la pena evidenziare che il Dpcm non fa alcun cenno alle recenti novità introdotte dalla riforma del Terzo settore (Dlgs 117/2017) per gli enti non profit. Tuttavia, si ritiene ragionevolmente che, al sussistere delle citate condizioni oggettive e soggettive, l’agevolazione possa riguardare anche le erogazioni effettuate a favore di associazioni e fondazioni che si iscriveranno al Registro unico nazionale del Terzo settore. Sul punto, con specifico riferimento alla personalità giuridica, bisognerà tenere in considerazione anche la nuova procedura introdotta dalla riforma (articolo 22 del Dlgs 117/2017). Pur non essendo espressamente menzionata nel decreto, la stessa dovrebbe essere equivalente a quella prevista dal Dpr 361/2000 e, quindi, idonea ad integrare il requisito soggettivo.

Dpcm 8 luglio 2019

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