Imposte

Holding, detrazione Iva sotto la lente

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Detrazione Iva delle holding sotto la lente del fisco. Il contesto normativo comunitario è quello dell'articolo 17 della sesta direttiva (direttiva 77/388/Cee come modificata dalla direttiva 2006/09/Ce) in base al quale il diritto alla detrazione è esercitabile dal “soggetto passivo” nella misura in cui i beni e i servizi siano impiegati in operazioni soggette ad imposta.

Lo status di «soggetto passivo» trova la sua definizione nell'articolo 4 della direttiva, nel quale è previsto che si consideri tale chiunque eserciti in modo indipendente ed in qualsiasi luogo un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Si qualificano come attività economiche quelle di produttore, commerciante, prestatore di servizi nonché le operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti con un certo carattere di stabilità.
È da questo contesto normativo che deriva la nota distinzione tra holding “gestorie” o “dinamiche” ed holding “statiche”. Per queste ultime, caratterizzate dall'unico scopo di assumere partecipazioni senza interferire in modo diretto né indiretto nella gestione delle stesse, fatta eccezione per i diritti derivanti dalla qualità di socio, la qualificazione come soggetto passivo Iva è negata (e conseguentemente la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione). Il mero acquisto e la mera detenzione delle partecipazioni, infatti, non rappresentano un'attività economica come definita dal citato articolo 4, poiché non comportano lo sfruttamento di un bene per trarne stabilmente introiti posto che anche gli eventuali dividendi derivano dalla detenzione passiva della partecipazione ( sentenza Corte di Giustizia 27 settembre 2001 Cibo Partecipations C-16/00 e 6 settembre 2012 Portugal Telecom C-496/11 ).

Alle holding “dinamiche”, invece, spetta lo status di soggetto passivo in considerazione dell'attività economica di interferenza nella gestione delle partecipate. Pertanto, in tutti i casi in cui l'attività gestoria comporti il compimento di operazioni soggette all'Iva, quali le prestazioni di servizi amministrativi, commerciali e tecnici, tale tipologia di holding non dovrebbe subire - in linea di principio - limitazioni al diritto alla detrazione. Affinché l'Iva risulti detraibile, è necessario, alternativamente, che le operazioni a monte presentino un nesso diretto ed immediato con quelle a valle che conferiscono il diritto alla detrazione, oppure che, in mancanza del nesso diretto, i costi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, pertanto, siano anch'essi elementi costitutivi del prezzo delle operazioni a valle soggette ad Iva.

Alla luce di quanto sopra si può affermare che le spese sostenute da una holding “dinamica” in occasione dell'acquisizione di partecipazioni, rientrano nelle sue spese generali e che l'Iva assolta su tali spese deve esser considerata interamente detraibile (a meno che a valle vi siano anche operazioni esenti e si debba pertanto applicare il pro rata).
Si possono considerare, ad esempio, spese per l'acquisto di partecipazioni sia quelle relative all'ottenimento di un finanziamento sia quelle sostenute per l'aumento del capitale sociale, a condizione che le risorse ottenute siano utilizzate per acquisire ulteriori partecipate da inserire nell'attività di gestione della holding ( sentenza Corte di Giustizia 16 luglio 2015, cause C-108/14 e C-109/14 ) .

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©