Imposte

Spac, trattamento fiscale di favore sul riporto delle perdite

di Alessandro Germani

Il riporto delle posizioni soggettive (perdite ed eccedenze Ace) in ipotesi di fusione fra Spac (special purpose acquistion company) e target è ammesso anche se la prima non integra il test di vitalità e il limite patrimoniale di cui all’articolo 172, comma 7, del Tuir. È questa la risposta a un interpello privato riguardante una realtà assicurativa. Vediamone gli aspetti di finanza e poi quelli fiscali.

Il quadro di riferimento

La Spac è un nuovo modo di fare private equity, perché viene costituita da alcuni promotori che poi perfezionano un’integrazione con una target (business combination) mediante fusione fra le due (si veda il Sole 24 Ore del 20 giugno 2018). La Spac raccoglie i soldi in Borsa quotandosi (tipicamente all’Aim) e mediante la fusione porta alla quotazione l’altra.

Fiscalmente, invece, la fusione prevede all’articolo 172, comma 7, del Tuir una disposizione nata allo scopo di evitare il cosiddetto commercio delle bare fiscali finalizzato allo sfruttamento delle perdite, disapplicabile mediante interpello. Essa nel tempo è stata poi estesa anche ad altre posizioni soggettive quali le eccedenze Ace e gli interessi passivi. Il riporto delle posizioni soggettive deve rispettare un duplice requisito:

il limite patrimoniale (equity test), come limite massimo rispetto al patrimonio netto della situazione contabile di riferimento ridotto dell’importo delle capitalizzazioni (conferimenti e versamenti) posti in essere nei 24 mesi precedenti;

il test di vitalità (vitality test), per cui i ricavi e proventi dell’attività caratteristica e le spese per lavoro subordinato risultanti dal conto economico delle società partecipanti alla fusione devono essere superiori al 40% della media dei due esercizi precedenti.

Il test deve essere effettuato da entrambe le società partecipanti alla fusione e deve essere “esteso”, ovvero entrambe devono risultare “vitali” sino alla data di efficacia giuridica dell’operazione (risoluzione 143/08).

La fusione attuata è di tipo inverso, posto che anche la business combination è quotata (in caso contrario è la Spac a incorporare l’altra per accelerarne la quotazione).

L’incorporante controllata

Quanto all’incorporante controllata il doppio test è superato. Da notare che per quello esteso l’Agenzia ha accettato i dati di forecast che la compagnia presenta a Ivass ai fini Solvency II, riservandosi di controllarne in futuro la veridicità. Quanto all’incorporata, invece, nessuno dei due è superato in quanto la stessa, holding neocostituita nel 2018, non presenta né ricavi caratteristici né costi di lavoro dipendente. Non è rispettato neppure il limite patrimoniale in quanto la Spac ha un capitale iniziale di un milione per poi effettuare un aumento di capitale di 47 milioni per la quotazione all’Aim.

Il mancato superamento dei limiti non può precludere la riportabilità delle posizioni soggettive dell’incorporata. Infatti per le holding neocostituite è fisiologica sia l’assenza di bilanci con cui confrontare ricavi e costi, sia l’assenza di ricavi e di costi di lavoro visto che possono non avere dipendenti (risoluzione 337/E/02).

Per inciso il concetto è ribadito anche dal principio di diritto n. 6 del 15 ottobre 2018 e dalla risposta n. 127 del 24 dicembre 2018. Del resto anche la stessa circolare n. 6/E/16 relativa alle operazioni di Mlbo (merger leveraged buy out) ha precisato che la società veicolo può considerarsi “vitale” e la Spac è direttamente assimilabile alla newco di un’operazione di private equity.

Per quest’ultima, quindi, la disapplicazione può riguardare perdite e interessi passivi, nelle Spac invece perdite e eccedenze Ace (determinate dagli aumenti di capitale per la quotazione). Le stesse pronunce di prassi supportano anche il mancato rispetto del limite patrimoniale, in quanto gli innesti di equity appaiono fisiologici all’operazione complessiva.

La portata dell’operazione

Da notare che l’Agenzia sembra apprezzare la portata “industriale” dell’operazione. Infatti la stessa è finalizzata a costituire la prima compagnia assicurativa in ambito insurtech in Italia ed è inoltre la prima (e unica) Spac in ambito assicurativo. Similmente viene condivisa l’equiparazione finanziaria fra la newco del private equity e la Spac, che consente il riporto delle posizioni soggettive pur in assenza del rispetto dei parametri normativi.

Infine l’Agenzia dimostra di tenere in considerazione il confronto fra l’aumento di capitale finalizzato alla quotazione, che non consente di integrare l’equity test e l’entità delle posizioni soggettive riportabili. Infatti, visto che il primo è considerevolmente più elevato delle seconde, concede il via libera.

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