Adempimenti

App, wallet, carte e bonifici: cambiano i documenti da conservare

Per il Fisco l’obbligo di tracciabilità impone oneri documentali differenti in base al mezzo utilizzato

Dal 2020 è previsto l’obbligo di tracciamento per molte spese detraibili, ma non è agevole individuare quali, né quali documenti vadano conservati per documentare le modalità di pagamento. Vi sono infatti spese escluse dall’obbligo (ad esempio gli oneri deducibili), alcuni casi di esenzione (ad esempio l’acquisto di farmaci) e altri che hanno già modalità di tracciamento alternative (i bonifici “speciali” per interventi edilizi, sismabonus, ecobonus e simili). Vi sono poi spese che a volte sono detraibili e a volte deducibili: ad esempio le spese mediche generiche sono detraibili (se tracciate) per la generalità dei contribuenti, ma deducibili (anche se non tracciate) per i disabili.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ
L’obbligo riguarda qualunque spesa che dia una detrazione del 19%, anche se prevista da norme diverse dal Tuir. Le spese sanitarie sono il caso più rilevante, ma non l’unico: vi sono spese veterinarie, tasse universitarie, ausili per disabili e molte altre (si veda l’elenco completo sul Sole 24 Ore del 30 luglio 2020).

Se invece l’onere è deducibile, o detraibile ma in misura diversa dal 19%, non serve pagamento tracciato.

Sono esenti da tracciamento gli acquisti di medicinali e dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.

Per i farmaci veterinari, l’esenzione vale per gli acquisti presso farmacie e altri negozi autorizzati; se li vende il veterinario si tratta di spesa professionale da tracciare, salvo che la prestazione non sia erogata da strutture pubbliche o convenzionate (nota Mef 9253 del 5 agosto 2020).

Il noleggio di dispositivi medici (ad esempio tiralatte, sollevatori per disabili) dovrebbe essere assimilabile all’acquisto. Nel dubbio, però, meglio pagare sempre con mezzi tracciati.

MEZZI DI PAGAMENTO AMMESSI
La legge indica tra i mezzi ammessi il «versamento bancario o postale» ovvero «altri sistemi di pagamento» elencati dall’articolo 23 del Dlgs 241/97. Quest’ultimo indica «carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari» e una voce residuale «altri sistemi di pagamento» regolati da un decreto attuativo mai promulgato: l’individuazione degli strumenti ammissibili è quindi lasciata all’interpretazione.

L’Agenzia riconosce che l’elencazione dei mezzi di pagamento è esplicativa e non esaustiva, e rinvia alla risoluzione 108/E del 2014, in materia di donazioni ai partiti, che esige pagamenti che «garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli»: va documentato l’intero flusso finanziario da chi paga a chi incassa, attraverso una catena ininterrotta di movimenti tracciabili e senza alcun passaggio di contanti.

I casi risolti ad oggi sono i seguenti:
- pagamenti con moneta complementare (es. Sardex, BexB, ŠCEC), non riconosciuti (risposta 180/2020, si veda l’articolo su NT+ Fisco);
- pagamenti via app e altri sistemi elettronici (es. Paypal, wallet dei telefonini, Satispay, Amazon Pay, etc.), ammessi se collegati a conto bancario o carta di credito e documentati con l’estratto conto (risposta 230/202, si veda l’articolo su NT+ Fisco);
- sistemi di identificazione univoca, ma successiva, di soggetti che pagano in contanti, non ammessi (risposta 247/2020, si veda l’articolo su NT+ Fisco).

DOCUMENTI DA CONSERVARE
In base agli orientamenti pubblicati dall’Agenzia deve ritenersi che, in aggiunta al documento di spesa, vadano conservati (ed esibiti al Caf o al professionista) i documenti che dimostrino la riferibilità della spesa al contribuente e individuino il beneficiario del pagamento:
- la contabile bancaria per i bonifici;
- la ricevuta per i versamenti postali;
- l’estratto conto per le carte di credito;
- per i pagamenti con carta di debito (bancomat) dovrebbe bastare la ricevuta del Pos, ma è consigliabile conservare anche l’estratto conto bancario;
- per i pagamenti a mezzo app o wallet elettronico serve l’estratto conto con l’addebito della spesa e, se da questo non risulta il beneficiario del pagamento, anche la ricevuta elettronica (stampata da app, sito o email).

Le carte prepagate hanno un codice Iban, ma non prevedono l’estratto conto: dovrebbe bastare la ricevuta del Pos per i pagamenti in presenza, mentre per i pagamenti fatti online con prepagata consigliamo la stampa dei movimenti dal sito web o dall’app collegati alla carta.

Si spera che per le spese del 2020 l’Agenzia (come è sempre avvenuto in passato: per lo scontrino parlante, i bonifici errati e le spese dei figli a carico) consentirà di integrare i documenti incompleti con annotazioni manuali e autocertificazioni.

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