Sconto fiscale per le donazioni anche alle articolazioni provinciali dei partiti
La risposta a interpello 201: il livello locale deve far capo a un movimento nazionale e il pagamento deve essere tracciabile
Erogazioni liberali a favore dei partiti politici con detrazione fiscale anche se effettuate a favore di articolazioni provinciali. Lo conferma l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 201/2020 del 6 luglio, in relazione al quesito di un movimento politico. Il tema ha ad oggetto l’agevolazione prevista dall’articolo 11 del Dl 149/2013, che consente ai contribuenti persone fisiche di portare in detrazione le erogazioni liberali effettuate in favore dei partiti politici iscritti nell’apposito registro nazionale. La detrazione è pari al 26% dell’erogato, per un importo compreso tra 30 e 30mila euro.
Il documento di prassi chiarisce una volta per tutte che l’agevolazione spetta per le erogazioni rivolte sia alle articolazioni regionali (risoluzione 108/2014) sia provinciali dei partiti, purché rispettino due precisi requisiti (circolari 13/2019, 7/2018 e 7/2017). Da un lato, il livello territoriale deve fare capo ad un partito politico nazionale iscritto nell’apposito registro nazionale di cui all’art. 4 del DL 149/2013. Dall’altro, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate attraverso mezzi di pagamento tracciabili (banca, posta, o altri sistemi di pagamento di cui al Dlgs 241/1997), al pari di quanto previsto per le altre agevolazioni in materia di donazioni (si pensi alle misure del Tuir o alle nuove agevolazioni per chi eroga al Terzo settore). Ciò, al fine di garantire la tracciabilità e l’identificazione del contribuente in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il beneficio fiscale spetta solo se l’erogazione risulta dalla ricevuta di versamento bancario o postale oppure, in caso di pagamento con carta di credito, debito o prepagata, attraverso l’estratto conto rilasciato dalla società che gestisce tali carte. Per i pagamenti tramite assegno (bancario o circolare), invece, spetta al beneficiario dell’erogazione fornire al contribuente una ricevuta dalla quale risulti la modalità di pagamento utilizzata. Inoltre, dai documenti attestanti il versamento deve essere sempre desumibile il carattere liberale dello stesso.
Ma attenzione perché in molti casi il beneficio fiscale potrebbe non scattare. Si pensi all’ipotesi delle erogazioni/contributi a favore di comitati elettorali, liste civiche e mandatari, molto diffusi nelle elezioni per il rinnovo della governance degli enti locali. È importante sottolineare come per tali versamenti, secondo quanto già confermato dalla prassi (risoluzione 220/2008 e circolare 13/2019), non spetterebbe alcuna agevolazione fiscale, neppure qualora avvengano con i citati canali di pagamento tracciabili. Comitati, liste e mandatari sono soggetti non in grado di esprimere un’autonoma rappresentanza in Parlamento e spesso sono costituiti per una durata limitata al solo periodo elettorale, al fine di promuovere l’elezione dei candidati. Per questa ragione, secondo la prassi, tali organismi non sarebbero riconducibili alla definizione di “partiti” o “movimenti politici” ai fini della detrazione in esame.