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Redditi 2020, la deduzione premia anche donazioni al Terzo settore oltre i 30mila euro

La deduzione è più conveniente per i titolari di redditi tassati con aliquote marginali elevate o per le donazioni di importi rilevanti

di Gabriele Sepio

Per le persone fisiche che scelgono di erogare al non profit sono previste diverse agevolazioni, sotto forma di detrazioni, deduzioni o credito di imposta, che variano a seconda del soggetto beneficiario e delle finalità perseguite. Le misure sono contenute principalmente nel Tuir, al quale si affiancano numerose normative speciali, come la «più dai meno versi» (articolo 14 del Dl 35/2005) e la legge sul «Dopo di noi» (legge 112/2016), e più di recente la riforma del Terzo settore (Dlgs 117/2017), che ha individuato un pacchetto unitario di misure per tutte le erogazioni rivolte agli enti del Terzo settore (Ets).

Le persone fisiche che nel 2019 hanno effettuato erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) potranno scegliere se optare per una detrazione dall’Irpef pari al 30% della liberalità (35% se beneficiario è una Odv), fino ad un massimo di 30mila euro, o per una deduzione nel limite del 10% del reddito dichiarato (articolo 83 del Dlgs 117/2017). Per entrambe gli importi vanno indicati nel quadro RP del modello, sezione I per la detrazione e II per la deduzione. Quest’ultima risulta più conveniente per i titolari di redditi tassati con aliquote marginali elevate o per le donazioni di importi rilevanti (superiori a 30mila euro), non essendo previsto un limite massimo deducibile. La platea dei potenziali beneficiari è destinata ad aumentare con la messa in funzione del Registro unico del Terzo settore (Runts), che renderà applicabile le medesime agevolazioni alle donazioni rivolte a tutti gli Ets, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria.

Per le erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica e della valorizzazione dei beni culturali è ancora applicabile la «più dai meno versi» (articolo 14 del Dl 35/2005), che consente una deduzione delle erogazioni in denaro o in natura entro il 10% del reddito complessivo dichiarato e con un importo massimo deducibile di 70mila euro (rigo RP26, codice 8). La misura sarà abrogata con la completa efficacia della riforma del Terzo settore (a decorrere dal periodo di imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione europea sui nuovi regimi fiscali indirizzati agli Ets) ma al momento potrebbe essere l’incentivo più vantaggioso per le donazioni rivolte ad associazioni e fondazioni riconosciute, prive delle qualifiche di Onlus, Odv e Aps, che hanno come oggetto statutario lo svolgimento/promozione di attività di ricerca scientifica o la tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (il cui elenco è stato individuato, da ultimo, con il Dpcm 12 ottobre 2016).

In alternativa, i donatori che intendono sovvenzionare enti attivi nel campo della cultura e dell’arte possono scegliere le ulteriori agevolazioni del Tuir. Ad esempio, le erogazioni a favore di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro con queste finalità sono detraibili in misura pari al 19%, con obbligo a carico degli enti beneficiari di impiegare gli importi ricevuti nei termini fissati dal ministero dei Beni culturali (articolo 15, comma 1, lettere h e h-bis, del Tuir). Per le erogazioni in denaro al mondo dello spettacolo destinate alla realizzazione di nuove strutture, al restauro e potenziamento di quelle esistenti o alla produzione nei vari settori, è possibile usufruire di una detrazione Irpef pari al 19% dell’erogato, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (15, comma 1, lettera i, Tuir). Gli importi possono essere indicati nei righi da RP8 a RP13, rispettivamente con i codici 26 e 27.

Altri incentivi, sotto forma di credito di imposta, sono previsti per specifiche tipologie di erogazioni liberali. È il caso dell’art bonus per le liberalità finalizzate alla manutenzione, protezione, restauro di beni culturali pubblici o al sostegno di istituti/luoghi della cultura di appartenenza pubblica, che attribuisce un credito pari al 65% dell’erogato nei limiti del 15% del reddito imponibile (quadro CR, sezione VII, rigo CR14). Similmente, l’erogazione in denaro a favore di un ente sportivo per interventi di manutenzione e restauro di impianti in concessione o affidamento, potrebbe beneficiare di un credito sempre pari al 65%, nel limite del 20% del reddito imponibile (da indicare nel rigo CR31 dedicato agli altri crediti, codice 3).

Si tratta, nella maggioranza dei casi, di agevolazioni non cumulabili tra loro, per cui è fondamentale individuare a monte la misura più conveniente a seconda dell’ammontare dell’erogazione e della tipologia (denaro o beni in natura), dell’ente beneficiario, nonché del reddito del donatore.