Imposte

Perdite attese da Ifrs 9, deduzione in decimi già dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018

di Alberto Trabucchi e Stefano Rota


Il testo del Ddl di Bilancio, approvato alla Camera e ora all’esame del Senato ( clicca qui per consultarlo ), contiene modifiche (articolo 1, commi da 628 a 630) volte a specificare che la ripartizione in dieci periodi d’imposta della deducibilità delle perdite attese iscritte in sede di prima adozione dell’Ifrs 9 (già contenuta nella versione iniziale della manovra):
■riguarda le sole perdite attese su crediti verso la clientela ex articolo 106, comma 3, del Tuir;
■e si applica anche ai soggetti che abbiano effettuato la prima adozione dell’Ifrs 9 in periodi di imposta chiusi prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio (1° gennaio 2019).

Per quanto riguarda il primo intervento, la proposta emendativa approvata alla Camera comporta anche ai fini Ires, così come per l’Irap, la diluizione in dieci anni della deduzione delle perdite attese rilevate in sede di prima adozione dell’Ifrs 9 esclusivamente da parte degli enti creditizi e finanziari (e, in ipotesi, da parte delle imprese di assicurazione Ias-adopter) con riferimento ai soli crediti verso la clientela. Il testo uscito dalla Camera, infatti, limita l’ambito di applicazione della norma ai soli «soggetti che applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, comma 3» del Tuir e per le sole perdite attese su crediti «verso la clientela».

I correttivi al Ddl di Bilancio fugano ogni dubbio in merito alla ipotetica deducibilità in decimi anche delle richiamate perdite attese relative a strumenti finanziari diversi dai crediti verso la clientela. Ad esempio, tenuto conto che l’articolo 7, comma 3, del Dm Ifrs 9 conferma l’applicabilità delle regole ordinarie del Tuir per la deduzione delle perdite attese rilevate in sede di prima applicazione dell’Ifrs 9, tramite le correzioni parlamentari restano in pratica deducibili integralmente le perdite attese rilevate su titoli di debito (salvo quelli detenuti da banche e classificati in voce 40.B del bilancio bancario, da considerarsi a tutti gli effetti «crediti alla clientela»); ancora, restano a deducibilità totalmente o parzialmente “sospesa” le perdite attese rilevate dagli enti creditizi su crediti verso banche (iscritti in voce 40.A del bilancio bancario) e quelle rilevate dai soggetti industriali su crediti commerciali, deducibili ex articolo 106, comma 1, del Tuir.

Inoltre, i correttivi approvati evitano possibili dubbi riguardanti la sorte del valore fiscalmente riconosciuto degli strumenti finanziari sui quali vengono rilevate le perdite attese. In particolare, la deduzione diluita nel tempo avrebbe potuto porre il dubbio circa l’immediata e integrale riduzione del costo fiscalmente riconosciuto di tali asset. Con la limitazione della diluizione della deduzione al solo comparto dei crediti verso la clientela ex articolo 106, comma 3, del Tuir, questo dubbio non dovrebbe più porsi, giacché in tale ultimo comparto dovrebbe continuare a valere il tradizionale principio di perfetto allineamento tra valore contabile e fiscale dei crediti, anche in presenza di svalutazioni dedotte in più periodi d’imposta (sebbene l’attuale articolo 106 non contenga più l’espressa previsione di tale principio contenuta nell’oramai abrogato comma 5).

Passando all’altra modifica introdotta, il testo ora all’esame del Senato precisa che «in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 628 e 629 si applicano in sede di prima adozione dell’Ifrs 9 anche se effettuata in periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge».

L’intervento in questione nasce dalla circostanza che il testo originario del Ddl non conteneva una norma di decorrenza espressa e la legge di Bilancio 2019 entrerà in vigore il 1° gennaio 2019. Poteva, quindi, sorgere il dubbio che la deduzione in decimi delle perdite attese rilevate in sede di prima adozione dell’Ifrs 9 non fosse applicabile, coerentemente con lo Statuto dei diritti del contribuente, a quei soggetti che hanno adottato per la prima volta il principio in esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2019. Circostanza che renderebbe pressoché inutile la norma, visto che risulterebbe esclusa dal suo ambito applicativo la generalità delle imprese Ias-adopter le quali, in base al paragrafo 7.1.1. del principio, hanno adottato l’Ifrs 9 nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©