Imposte

I chiarimenti ufficiali sul patent box

Le risposte dell’agenzia delle Entrate nell’ambito di Speciale Telefisco del 15 giugno 2022 in tema di patent box

Passaggi di regime

Nell'ipotesi di rinnovo del vecchio regime di Patent Box e opzione OD (quinquennio 2020-2024) per il quale si sia già esercitata l'opzione per l'utilizzo diretto, indiretto senza ruling dei beni agevolabili, è possibile integrare negli anni 2021-2022-2023-2024 i beni immateriali oggetto di agevolazione complementari a quelli esistenti nel 2020, rendendo valevole pertanto l'opzione esercitata nel 2020 ? Qualora la risposta fosse negativa, considerando quanto previsto nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 (par. 12.5: I contribuenti non possono esercitare l'opzione PB, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 28 dicembre 2021”), si chiede se, per i nuovi brevetti e software protetto da copyright tutelati dal 2021, sia possibile attivare il nuovo regime di Patent Box e far coesistere quindi 2 regimi di Patent Box.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 al par. 12.5 prevede che: “I contribuenti non possono esercitare l'opzione PB, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 28 dicembre 2021”.Esiste, pertanto, una preclusione alla possibilità di esercitare, «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 28 dicembre 2021», un'opzione secondo il vecchio regime di Patent Box avente ad oggetto nuovi beni immateriali che presentano un vincolo di complementarietà rispetto a quelli per i quali esiste già un'opzione valida.

In tale ultimo caso, il contribuente, con riguardo ai nuovi beni complementari per i quali intende fruire dell'agevolazione Patent Box «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 28 dicembre 2021», può solo esercitare l'opzione per il nuovo regime di Patent Box.

Non sussiste, infatti, alcuna preclusione all'esercizio dell'opzione per il nuovo Patent Box in relazione a beni diversi, seppur eventualmente complementari, da quelli già oggetto di una precedente opzione per il vecchio regime di Patent Box; ciò fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla nuova normativa.

Brevetti e privativa

Con specifico riferimento ai brevetti industriali, si chiede se per identificare il momento di ottenimento della privativa debba essere presa in considerazione: a) la data di deposito della domanda di brevetto; ii) la data di concessione del brevetto. Laddove il momento rilevante fosse identificato nella data di concessione del brevetto si chiede di esplicitare le modalità di coordinamento con la previgente disciplina Patent Box con riferimento alla quale la presentazione della domanda di concessione rappresentava titolo idoneo a far accedere la privativa al regime.

A differenza di quanto previsto dal precedente regime Patent Box, nel nuovo regime Patent Box non rientrano i brevetti “in corso di concessione”, ovvero quelli per i quali sia stata depositata, presso i competenti Uffici, la domanda di rilascio del brevetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale.

La prova di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale (in qualunque modo denominato), rilasciato dall'Ufficio competente, è costituita dal relativo attestato.L'ottenimento della privativa industriale - a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021 (vale a dire il 2021, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare) - consente di beneficiare del meccanismo premiale rendendo agevolabili i costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti per realizzare il medesimo brevetto industriale.

Onde evitare eventuali possibili effetti di duplicazione del beneficio già goduto in vigenza del precedente regime di Patent Box, che “agevolava” anche alcuni beni immateriali il cui titolo di privativa era in corso di ottenimento, nell'ambito di applicazione del meccanismo premiale non possono essere ricomprese, tra le attività rilevanti ai fini del nuovo regime, quelle i cui costi hanno concorso alla formazione del numeratore del rapporto di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quindi del numeratore del c.d. nexus ratio ai fini del precedente regime Patent box.

Si precisa che se il diritto di privativa è stato acquisito nel 2020 o in anni precedenti (in caso di esercizio ‘a cavallo' d'anno, si terrà, ovviamente, conto dei periodi d'imposta antecedenti al primo anno di applicazione del nuovo regime), il meccanismo premiale non sarà applicabile e il contribuente, nel periodo 2021, potrà solo maggiorare le spese, agevolabili ai sensi del punto 4 del Provvedimento, sostenute in tale anno anno.

Passaggio di regime e perdite

Nell'ipotesi di contributo negativo ai fini del vecchio regime, nel momento in cui la società opta per il nuovo regime, è corretto ritenere che, nel determinare l'agevolazione, non dovrà tenere in considerazione le perdite generate nel quinquennio di vigenza del Patent Box essendo i due regimi differenti?

Si conferma la correttezza dell'affermazione. I due regimi sono differenti e non è possibile estendere al nuovo regime la valenza delle perdite generate nel vecchio, che presenta modalità applicative differenti dal primo.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo e nuovo patent box

Si chiede conferma che, a seguito del cumulo tra il credito d'imposta ricerca e sviluppo (art. 1, commi 198-209 della L. 160/2019 e successive modifiche) e la deduzione maggiorata del 110% dei costi su alcuni beni intangibili (DL 146/2021, art. 6), la documentazione idonea ad attivare la penalty protection per la deduzione del 110% (art. 6, comma 6 del DL 146/2021) abbia rilievo anche in relazione ai controlli relativi al credito d'imposta ricerca e sviluppo.

La documentazione idonea ad attivare l'esimente sanzionatoria in caso di rettifica della maggiorazione del 110%, esimente prevista dall'art. 6, comma 6 del DL 146/2021, non ha rilievo anche in relazione ai controlli relativi al credito d'imposta ricerca e sviluppo. Ciò in quanto il menzionato articolo 6, al comma 6, fa esclusivo riferimento alle ipotesi di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo, vale a dire i soggetti che abbiano optato per il nuovo regime PB.

Per tale motivo, in virtù del principio di legalità che caratterizza il sistema sanzionatorio, si ritiene che non sia possibile estendere l'esimente sanzionatoria a fattispecie non espressamente previste.

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