Imposte

Dichiarazione dei redditi precompilata, tra bonus e rimborsi un incrocio di calcoli

Gli importi rifusi sono spesso incompleti e possono riferirsi a spese di anni passati

di Marcello Tarabusi

Detrazioni e deduzioni spettano solo per gli oneri «effettivamente rimasti carico»: perciò il bonus fiscale salta in caso di rimborso. Nel modello 730 precompilato, però, non compaiono tutti i rimborsi, e quelli presenti vanno controllati attentamente. Distinguendo tra i ristori di spese dello stesso anno e quelli relativi a spese di anni pregressi.

Ci sono due tipi di rimborsi. Quelli erogati dal soggetto che aveva emesso il documento originario di spesa (ad esempio per resi su acquisti, prestazioni pagate ma in tutto o in parte non erogate) vengono indicati a decurtazione della singola voce di spesa (nella colonna “rimborsato” del dettaglio analitico). Quelli erogati da soggetti terzi (assicurazioni, enti assistenziali, università e così via), tenuti a trasmettere i rimborsi all'anagrafe tributaria, vanno conteggiati cumulativamente in diminuzione del relativo rigo del quadro E, se riferiti a spese dell’anno; inseriti al rigo D7 con codice spesa “4”, se relativi a spese dedotte o detratte in anni precedenti.

Se infatti la spesa viene rifusa nell’anno in cui è sostenuta, il contribuente non può inserire tra gli oneri la parte rimborsata. Se il rimborso avviene in anni successivi, la detrazione o deduzione resta valida, ma il rimborso verrà assoggettato a tassazione separata nell’anno in cui sarà erogato.

In caso di rimborso parziale, si detrae o deduce la parte di spesa non rimborsata. Quasi sempre, però, il rimborso arriva in anni successivi. Attenzione ai calcoli di convenienza: se si detrae (al 19%) nel 2022 una spesa che verrà rimborsata nel 2023 (ad esempio i 50 euro del bonus vista), l’anno prossimo il rimborso sarà tassato, come minimo, al 23 per cento. Meglio indicare nel 2022 l’onere già al netto del rimborso, come consentito dalle istruzioni, modificando la precompilata.

I rimborsi assicurativi di spese sanitarie hanno regole ad hoc. Non si perde il beneficio (o non è tassato il rimborso in anni successivi) se le spese sono rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente, ma indetraibili ed indeducibili; oppure versati da altri (il datore di lavoro), ma tassati come fringe benefit.

Le polizze assicurative sanitarie non sono detraibili e, se pagate dal datore di lavoro, entrano nella retribuzione: qui i rimborsi non creano nessun problema. Al contrario, i contributi versati a enti e Casse assistenziali e ai fondi integrativi del Ssn sono deducibili dal reddito se pagati in proprio, o esclusi dalla retribuzione imponibile se pagati dal datore di lavoro, sempre entro il massimale di 3.615,20 euro. I relativi rimborsi, quindi, finiscono nella precompilata perché gli enti che li erogano sono tenuti a comunicarli, indicando a parte i rimborsi non imponibili perché riferibili a contributi non deducibili.

Tra gli altri casi di rimborso imponibile di spese sanitarie, il più frequente è il risarcimento di danni alla persona da parte del danneggiante (ad esempio per responsabilità sanitaria o sinistro stradale) o da altri per suo conto (ad esempio assicurazione Rca o polizza professionale). Tali rimborsi non compaiono nella precompilata, per cui andranno inseriti con modifica.

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