Imposte

Resta aperta la partita sull’emersione del contante

di Antonio Martino e Antonio Tomassini

L’ultimo giorno per l’adesione alla voluntary disclosure-bis (in scadenza oggi 2 ottobre) arriva in un periodo denso di scadenze e di attenzione per la fiscalità internazionale. E non solo, considerato che c’è una improcrastinabile esigenza di semplificazione, come si legge ripetutamente su queste colonne. Stanno per arrivare i primi dati scambiati automaticamente grazie al Crs (si veda l’articolo in pagina), l’agenzia delle Entrate ha inviato una serie di richieste per accertare eventuali trasferimenti fittizi di residenza all’estero e la regolarità di transazioni da e per l’estero, ricordando contestualmente la possibilità di regolarizzare. L’incrocio di scadenze e l’attività dell’agenzia ha spinto altri contribuenti ad aderire alla voluntary-bis, anche se è ormai evidente che non si centreranno gli ambiziosi obiettivi che il governo si era prefisso.

Peraltro il fatto che il Dpcm di proroga della scadenza non abbia interessato i termini per presentare relazione e documenti accompagnatori all’istanza genera una serie di complicazioni, soprattutto per gli ultimi aderenti (non foss’altro per la necessità di avere la ricevuta di presentazione per poter presentare i documenti e predisporre i pagamenti). I professionisti incaricati sono infatti obbligati a completare calcoli, set documentale e, se il contribuente ha deciso di optare per l’autoliquidazione, a predisporre i pagamenti entro il 2 ottobre, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal Dl 50/2017: riconoscimento credito per imposte estere su redditi da lavoro, esonero dalla presentazione del quadro Rw anche ai fini Ivie e Ivafe e novità in materia sanzionatoria che tutelano chi opta per l’autoliquidazione, che comunque non potrà pagare più degli altri anche in caso di errore.

Assai rigida (le banche si sono dotate di procedura di tutela rafforzata interna e vincolano le somme sino al perfezionamento della procedura) e non incentivante (vista la presunzione di imponibilità totale e una prova contraria dai confini incerti) si è rilevata poi la procedura di regolarizzazione del contante, che è verosimile riscontrerà pochissime adesioni.

La stagione della voluntary-bis si sta quindi per chiudere con difficoltà e incertezze e questo merita qualche riflessione circa la necessità non solo di una sua proroga o riapertura ma di modifiche strutturali.

Gli interventi principali dovrebbero interessare proprio la regolarizzazione del contante italiano, che doveva essere la grande novità della voluntary-bis e di cui oggi si è tornati a parlare vista l’enorme mole di banconote in circolo (con stime medie intorno ai 150 miliardi) ma che la politica ha stroncato sul nascere. Si tratta di un mole di denaro che sarebbe opportuno monitorare quanto più possibile, con un approccio meno ideologico e quindi più pragmatico. Occorre andare verso una forfettizzazione dell’imponibile (non dell’imposta), basata su indicatori da individuare con un decreto direttoriale dell’Agenzia (professione del contribuente, indici di redditività, pensione eccetera), da discutere comunque in contraddittorio, e su una rinnovata fiducia verso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente, che spesso si dimentica essere assistita da un reato in caso di mendacio. Per monitorare i capitali anche post regolarizzazione si potrebbe pensare a conti vincolati gestiti da fiduciarie iscritte all’elenco ex 106 del Tub (Testo unico bancario) e alla possibilità di sottoscrivere social bond ad hoc per un determinato lasso temporale, o in mancanza altri titoli. Per stimolare l’adesione degli imprenditori si potrebbe pensare a una «super Ace» nel caso di riversamento delle somme in azienda. Infine altre misure collegate potrebbero riguardare incentivi verso l’utilizzo della moneta elettronica.

Un’ulteriore modifica alla voluntary potrebbe riguardare i benefici sulla non applicabilità del raddoppio di sanzioni e termini, oggi limitata alle sole attività detenute in Paesi che al 24 ottobre 2016 avessero già in vigore una convenzione che prevedesse lo scambio di informazioni. Ebbene si potrebbe prevedere che tali benefici vengano estesi a tutti i Paesi che ad oggi abbiano sottoscritto un accordo della specie, anche se non ancora in vigore. Infine occorrerebbe prevedere una causa di esclusione della punibilità anche per ulteriori reati “vicini” a quelli già coperti e una copertura penalistica anche per i periodi di imposta esclusi dalla disclosure.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©