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Compensazioni per il caro materie prime, l’appaltatore fattura con Iva

L’erogazione non integra il presupposto oggettivo per l’Iva quando le somme sono erogate dal ministero alla stazione appaltante, mentre la successiva corresponsione all’appaltatore diventa rilevante

di Marco Magrini e Paolo Parodi

Il finanziamento ministeriale a favore delle stazioni appaltanti per la copertura dell’onerosità dei prezzi contrattuali nei contratti pubblici non rileva ai fini Iva. Devono invece essere oggetto di fatturazione, con applicazione dell’ordinario regime Iva dello specifico appalto, le somme anche derivanti dal finanziamento e/o aggiuntive versate a mani dell’appaltatore. Queste le conclusioni della risoluzione 39/E/2022 che integra il contenuto della risposta a interpello data al ministero delle Infrastrutture (si veda il precedente articolo «Caro materie prime, compensazioni senza Iva»).

L’intervento contro i rincari

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di mercato dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, il legislatore ha introdotto misure speciali, di carattere temporaneo, in relazione agli appalti pubblici di lavori, che definiscono meccanismi di incremento dei corrispettivi contrattuali riconosciuti dalle stazioni appaltanti agli appaltatori.

L’articolo 1-septies del Dl 73/2021 (limitato ai soli prezzi dei materiali da costruzione) e l’articolo 26 del Dl 50/2022 hanno introdotto disposizioni per la compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, a seguito dell’eccezionale aumento dei prezzi di quelli da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021 e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le varie stazioni appaltanti.

Le risorse relative devono essere reperite dalle stazioni appaltanti ma, nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture, è stata prevista l’istituzione di uno specifico Fondo per l’adeguamento dei prezzi, volto alla compensazione dei prezzi medesimi in caso di insufficienza delle risorse a disposizione delle stazioni appaltanti stesse.

Il problema della rilevanza Iva

In sede di applicazione della norma contenuta nel Dl 73/2021, il ministero delle Infrastrutture e alcune stazioni appaltanti si sono poste il problema della rilevanza Iva delle somme da corrispondere agli appaltatori, vista la natura compensativa delle stesse e il ministero ha inoltrato, in data 12 gennaio 2022, specifico quesito all’agenzia delle Entrate.

La risposta (n. 956-83/2022) del marzo scorso (non pubblicata ma diffusasi tra gli operatori) aveva generato notevoli incertezze in ordine al corretto trattamento applicabile alle somme dovute in relazione alle integrazioni dei corrispettivi spettanti. Essa, invero, non aveva affrontato la questione del trattamento Iva nelle erogazioni fra stazioni appaltanti e appaltatori, limitandosi ad affermare l’irrilevanza nella fase erogativa da parte del ministero che costituisce il primo step del percorso. Ciò certamente non poteva legittimare una lettura sulla stessa linea nel rapporto successivo, ove le erogazioni vanno in effetti a integrare il corrispettivo della prestazione. Tuttavia, molti operatori avevano letto nella risposta la non rilevanza Iva delle somme, anche in sede di erogazione all’appaltatore, proprio perché la domanda del ministero era volta a conoscere l’entità del fabbisogno.

L’interpretazione delle Entrate

La risposta pubblicata dall’agenzia delle Entrate tramite la risoluzione 39/E/2022, proprio per dare riscontro ai diversi interessi delle parti, ha ampliato la portata dell’interpretazione anche alla fase del rapporto relativa alla corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore, che assume natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e come tale risulta rilevante ai fini dell’Iva, secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto.

L’agenzia delle Entrate parte necessariamente dal quadro delle disposizioni vigenti in materia di Iva, mettendo a confronto i principi contenuti nell’articolo 3, comma 1 e nell’articolo 2, comma 3, lettera a), del Dpr 633/1972, rispettivamente in materia di prestazioni verso corrispettivo negli appalti e in generale da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte e di operazioni che non si considerano cessioni di beni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.

Questione che deve poi trovare riferimento anche nelle regole stabilite dall’articolo 13, comma 1, del decreto Iva per la definizione della base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi eventualmente integrata da altri corrispettivi dovuti da terzi in aggiunta a quelli a favore del cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali.

La base imponibile dell’operazione comprende anche la sovvenzione direttamente connessa con il prezzo della medesima operazione, a condizione però che ne costituisca il corrispettivo (totale o parziale) non essendo sufficiente che la sovvenzione abbia solo influenza sul prezzo se non viene versata dal committente al prestatore.

La somma erogata a titolo di sovvenzione deve essere assoggettata a Iva quando la stessa si riflette come agevolazione direttamente sui servizi forniti e sui beni ceduti dall’operatore economico beneficiario della stessa, andandosi in questo caso a realizzare la specifica connessione tra contribuzione e prezzo e non come mera contribuzione a fondo perduto non realizzante alcun presupposto impositivo perché rivolta al perseguimento di obiettivi di carattere generale non correlati a specifiche prestazioni (Cassazione sentenze 16825 e 16827 del 30 luglio 2007).

La prassi nazionale, ispirata dalle sentenze della Corte di giustizia Ue, è ricca di indicazioni in materia e trova il suo riferimento riassuntivo principale nelle circolari 34/E/13 e 20/E/15, dove è stato precisato che, conformemente alle disposizioni comunitarie, un contributo assume rilevanza ai fini dell’Iva se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, di fare, di non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato e/o per il bene ceduto.

Quindi sussiste motivo di esclusione dal campo di applicazione dell’Iva quando il soggetto che riceve il contributo (beneficiario) non risulta obbligato a una controprestazione e la percezione costituisce una mera elargizione di denaro.

La distinzione

La risoluzione conclude operando una specifica distinzione. L’erogazione delle somme derivanti dalla contribuzione destinata alla perequazione non integra il presupposto oggettivo ai fini dell’Iva, in quanto non ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica quando le somme vengono erogate dal ministero nei confronti delle stazioni appaltanti (articolo 1-septies, commi 7 e 8, Dl 73/21 e articolo 26 del Dl 50/22), risultando assente qualsiasi controprestazione e obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell’ente erogatore.

Invece la successiva corresponsione delle somme da parte della stazione appaltante all’appaltatore ha natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e risulta rilevante ai fini dell’Iva alla stessa aliquota già prevista per l’originario contratto di appalto nel presupposto del principio di onnicomprensività del corrispettivo (articolo 13 del Dpr 633/72).

Gli appaltatori che hanno emesso, sulla scorta della prima versione e interpretazione dell’interpello, fatture in regime di esclusione da Iva, dovranno regolarizzare tali omissioni, emettendo note di variazione in aumento per l’Iva (oppure note di credito a storno dell’originaria fattura errata e nuova fattura con Iva), ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni.

Le stazioni appaltanti, invece, non saranno sottoposte a sanzioni in quanto non chiamate alla regolarizzazione delle fatture errate ricevute salvo nei rari casi in cui si trattasse di appalti relativi alla sfera commerciale del committente. L’onere dell’Iva rimarrà però sempre a carico delle stazioni appaltanti, con l’eccezione, anche in questo caso, degli appalti in ambito commerciale con diritto a detrazione.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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