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Restituzione dei contributi Covid, le condizioni per le sanzioni ridotte

L’automaticità dell’erogazione dei contributi connessi ai decreti Ristori ha ingenerato diverse problematiche di indebita erogazione senza colpa del percettore

di Tommaso Landi

La domanda

Il legale rappresentante di una asd con partita Iva e codice fiscale nel 2020 ha presentato istanza per il contributo del decreto Rilancio e ha ottenuto euro 3.000 euro; i decreti Ristori e Ristori bis hanno riconosciuto in automatico un ulteriore contributo di 6.000 euro sulla scorta di quanto riconosciuto dal contributo del decreto Rilancio. Si chiede se la soglia da considerare per l’applicazione delle sanzioni penali, in caso di contestazione da parte dell’agenzia delle Entrate del contributo ottenuto, è esclusivamente l’importo del contributo ricevuto dal decreto Rilancio (in quanto è frutto di una istanza di parte, a differenza contributo riconosciuto dai decreti Ristori e Ristori bis che invece è automatico) o la valutazione del superamento della soglia dei 4.000 euro è da considerarsi per singolo contributo incassato?
P. B. - Napoli

A seguito del periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, sono stati previsti una serie di contributi a fondo perduto che i contribuenti, a partire dal 2020, hanno potuto richiedere allo Stato per beneficiare di aiuti concreti. In riferimento ai contributi a fondo perduto genericamente qualificati e dunque derivanti sia dal decreto Rilancio che dai decreti Ristori e Sostegni , come specificato anche nel sito dell’agenzia delle Entrate, la stessa procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva. Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi, nel loro insieme, siano in tutto o in parte non spettante l’agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata. Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:
• la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
• nel caso di contributi erogati di importo inferiore a 4.000 euro, la sola sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

Poiché però è indubbio che l’automaticità dell’erogazione dei contributi connessi ai decreti Ristori ha ingenerato diverse problematiche di indebita erogazione senza colpa del percettore, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 12 aprile 2021 n. 24, afferma che il soggetto che ha percepito un contributo a fondo perduto in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo, oltre interessi, e versando le relative sanzioni, con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 472/1997), si ritiene che, a seguito dell’intervenuta restituzione di contributi a fondo perduto erogati in forza dei decreti Ristori e Ristori bis, non scattino sanzioni penali.

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