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Forum Telefisco / Magazzino automatizzato, bonus «Industria 4.0» in base agli anni delle spese

L’agevolazione (indipendentemente dalla misura) non potrà essere utilizzata prima dell’interconnessione dei beni

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di Chiara Vanni

La domanda

Un’azienda effettua un investimento in un magazzino automatizzato con un periodo di realizzo di tre anni; non esiste un general contractor, né un appaltatore. L’azienda conclude i contratti con i singoli fornitori, con singoli acconti del 20 per cento. Il passaggio di proprietà dei singoli componenti è previsto con la consegna, e non dipendente da un collaudo. La parte meccanica viene consegnata nel 2019, le scaffalature nel 2020, le opere murarie e installazione nel 2021. Quale legge 4.0 si applica?

Da quanto delineato nel quesito posto, si ritiene che l'investimento effettuato sia da considerarsi realizzato in economia. Al riguardo si rileva che, poiché non vi è un'impresa appaltatrice che realizza l'intera opera su incarico dell'azienda mandante e poiché il bene non viene venduto completo nella sua interezza da un unico fornitore, si tratta di un bene complesso realizzato internamente, nonostante tale definizione possa apparire fuorviante. Ovviamente i costi “direttamente imputabili al bene” secondo la definizione dell'Oic 16 saranno prevalentemente costituiti dalle fatture d'acquisto delle singole componenti. Muovendo da tali presupposti, si ritiene applicabile il passaggio della circolare 4/E/2017 (resa relativamente alla disciplina dell'iperammortamento, ma i cui principi risultano applicabili anche ai crediti Industria 4.0), in base al quale «la maggiorazione spetta anche per i beni realizzati in economia, i cui lavori sono iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti al predetto periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti in tale arco temporale, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del Tuir, anche se i lavori risultano ultimati dopo la scadenza dell'agevolazione».
Sulla base delle indicazioni esposte, e nel presupposto (non verificabile in questa sede) che il bene nel suo complesso possegga i requisiti di cui all’allegato A) alla legge 232/2016, si ritengono dunque applicabili al caso di specie le diverse edizioni della disciplina cosiddetta «Industria 4.0» a ciascuna parte dei costi sostenuti in ogni periodo d’imposta(iperammortamento per la quaota parte sostenuta nel 2019; credito di imposta legge 160/2019 per la quota parte sostenuta nel 2020, ecc.), da rilevare secondo i corretti criteri d'imputazione di cui al richiamato articolo 109, Tuir.
Resta fermo che, in ogni caso, l'agevolazione (indipendentemente dalla misura spettante, come sopra determinata) non potrà essere utilizzata prima dell'avvenuta interconnessione dei beni.

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