Gruppo Iva al test di convenienza
Il gruppo Iva fa i suoi primi passi nell’ordinamento nazionale e, seppur non ancora del tutto operativo, impone alle imprese un’immediata valutazione sia per individuare gli effetti che si determinano sui singoli gruppi di imprese sia per gli stringenti termini e adempimenti che accompagnano l’istituto.
Come iniziare
Il gruppo Iva, come il consolidato Iva, ha lo scopo di gestire tra le imprese del gruppo la formazione e l’utilizzo del credito che si determina in ragione delle singole attività poste in essere dai partecipanti al gruppo. Per poter aderire al regime del gruppo Iva è necessario fare un’opzione con invio telematico di un modello, che sarà approvato dall’agenzia delle Entrate. Non è possibile aderire sulla base dei semplici comportamenti dei componenti del gruppo.
Inoltre, nella valutazione iniziale è necessario definire il perimetro del gruppo e confrontare anche per questo aspetto il gruppo Iva con il consolidato Iva, strumento utilizzato allo stato attuale dai gruppi d’impresa per gestire il credito Iva.
Sotto questo aspetto il gruppo Iva - a differenza del consolidato Iva - non permette in modo autonomo e strumentale al business di scegliere quali componenti del gruppo fare aderire e quali no. Al contrario la norma prevede la regola all in all out. Pertanto tutti i soggetti passivi stabiliti nel Paese e collegati agli altri da vincoli finanziari, organizzativi e economici devono optare per l’accesso al regime.
Per quanto riguarda la limitazione del gruppo, essa opera automaticamente per quei soggetti che appartengono al gruppo ma che non sono soggetti d’imposta. Si ricorda che la norma sul piano soggettivo esclude tutti coloro che non sono residenti in Italia anche se identificati ai fini Iva in Italia ed esclude una serie di soggetti per diverse ragioni quali la sottoposizione a procedura concorsuale ovvero a liquidazione volontaria.
Gli effetti
Il gruppo Iva ha natura di norma nazionale interna. Gli elementi che caratterizzano ulteriormente il gruppo sono il vincolo finanziario economico e organizzativo che deve esistere in modo congiunto tra i componenti del gruppo.
Il vincolo finanziario che si presume in presenza dei requisiti civilistici deve sussistere almeno dal 1° luglio dell’anno precedente all’esercizio dell’opzione. Proprio questo dato temporale deve spingere le imprese a considerare con attenzione gli effetti della specifica opzione.
Inoltre per rendere efficace l’opzione dal 1° gennaio 2018 (provvedimenti attuativi permettendo) il modello deve essere inviato all’Agenzia entro il 30 settembre 2017. Si ricorda che, se l’istanza viene presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, l’opzione ha efficacia dal 2019.
Sul piano degli effetti del gruppo Iva la norma italiana specifica che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo Ivanon sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3 del Dpr 633/72. È altresì stabilito che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo Iva, così come quelle ricevute da un terzo si considerano effettuate nei confronti del gruppo.
Quale naturale corollario, è previsto che gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta fanno capo al gruppo.
Gruppo vs Consolidato
La durata del gruppo Iva è triennale a rinnovo annuale automatico. Per completezza, è opportuno far notare che il nuovo istituto non abroga né sostituisce il consolidato Iva già attivo nel sistema nazionale (articolo 73, ultimo comma del Dpr 633/72). I due istituti sono complementari e il consolidato non ha gli effetti del gruppo:
il primo si concretizza in una mera procedura di consolidamento e compensazione delle posizioni di debito/credito Iva verso l’erario scaturite in capo a soggetti legati fra loro sul piano societario, ma indipendenti quanto alla soggettività passiva Iva. La procedura di consolidamento, pertanto, non dà vita a un soggetto Iva autonomo, e le società che vi partecipano mantengono la propria identità di fronte all’Erario, salvo attribuire i saldi Iva maturati alla capogruppo. Ne deriva che le transazioni fra i soggetti aderenti al consolidato sono ordinariamente soggette a Iva;
il gruppo Iva, invece, è un soggetto passivo Iva nuovo e autonomo rispetto ai suoi membri, i quali, entrandovi a far parte, perdono la propria autonoma soggettività passiva verso l’erario mutuando quella del gruppo. Così al gruppo è attribuito un identificativo Iva autonomo con il quale operano tutti i membri e le transazioni infragruppo avvengono senza applicazione dell’imposta in quanto effettuate nell’ambito dello stesso soggetto passivo.