Imposte

Flat tax ultraridotta al 5%, tutte le verifiche per i nuovi forfettari

Niente aliquota minima se il contribuente sceglie di proseguire la stessa attività svolta come lavoratore dipendente rivolgendosi all’identico mercato di riferimento. I casi pratici

di Lorenzo Pegorin

L’articolo 1, comma 65, della legge 190/2014, in materia di regime forfettario, prevede che «al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi» l’aliquota dell’imposta sostitutiva sia pari al 5%, in luogo dell’ordinaria aliquota del 15 per cento.

Le condizioni

In particolare ai fini dell’applicazione della riduzione in esame viene richiesto che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare. Inoltre l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

La continuità

Nel merito di tale ultimo inciso si ricorda che, già con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, paragrafo 5, l’agenzia delle Entrate, al fine di valutare l’applicabilità dell’aliquota ridotta al 5% pose l’accento sulla necessità di stabilire se la nuova attività si rivolgesse alla medesima clientela e necessitasse delle stesse competenze lavorative rispetto a quella svolta in precedenza. Questo significa che vi è continuità e quindi non si potrà applicare l’aliquota agevolata allorquando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento. Viceversa - afferma ancora la circolare - la continuità non sussiste quando la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi, ovvero quando la precedente attività abbia il carattere di marginalità economica, ossia il lavoro dipendente o assimilato sia svolto, in base a contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata o a progetto per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio precedente l’apertura della partita Iva.

La valutazione

La valutazione in merito all’eventualità che la nuova attività si qualifichi come mera prosecuzione di una precedente attività di lavoro dipendente o autonomo deve essere valutata sempre sotto il profilo sostanziale. Si verifica infatti mera prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata quando quella intrapresa viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente (interpello 161 del 29 maggio 2020). Già la stessa circolare 17/2012 (paragrafo 2.2.2.) aveva fornito alcuni esempi chiarendo che:

• rimane «una ipotesi di sostanziale continuità quella di un lavoratore dipendente con qualifica di falegname che intenda iniziare l’attività di imprenditore rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento (si pensi all’ipotesi in cui l’ex datore di lavoro o i clienti dello stesso siano di fatto la parte prevalente dei suoi clienti)».

• non è consentito l’accesso al regime nel caso, di un medico lavoratore dipendente specializzato in ortopedia che voglia avviare una attività di medico libero professionista anche in altra branca della medicina che, però, abbia come bacino di utenza quello in precedenza coperto dalla attività svolta sotto forma di lavoro dipendente e considerando come clienti anche i pazienti che in precedenza curava nell’ambito della attività di lavoro dipendente.

Ecco che, dunque sotto il profilo operativo la scelta potrebbe non sempre essere facile, in quanto ai fini pratici non sempre è pacifico stabilire quando vi sia o meno prosecuzione. Ad esempio, il contribuente che ha svolto attività occasionale di bed & breakfast e poi apre partita Iva per svolgere a livello commerciale la stessa attività non deve essere mai essere considerata mera prosecuzione.

Del resto la stessa agenzia delle Entrate ha affermato nella già menzionata circolare 17/2012 era stato evidenziato come non impedisce l’accesso al regime la circostanza di aver svolto, nell’anno precedente, prestazioni occasionali, perché le stesse, costituendo redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del Tuir, non sono produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 53 del Tuir.

Affitti brevi di appartamenti

Qualche dubbio potrebbe sorgere sull’applicazione del regime agevolato al 5% nei casi in cui il contribuente esercitava attività di locazione breve di appartamenti (applicando la cedolare) e poi ha deve applicare partita Iva perché ricade nella presunzione di attività commerciale avendo più di 4 appartamenti destinati alla locazione breve. Ma anche qui, ad avviso di chi scrive vi sono ragionevoli motivi per ritenere applicabile pure in questo caso il regime forfettario con l’aliquota ridotta.

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