Imposte

Pubblicità, interfacce e trasmissioni: tutte le incognite della web tax al via

Il 16 maggio previsto il primo versamento: la circolare 3/E non risolve però tutti i dubbi. Dai ricavi ai contenuti offerti, le precisazioni dell’Agenzia hanno un criterio casistico

Il provvedimento del 15 gennaio e la circolare 3/E/2021 dell’agenzia delle Entrate hanno completato il quadro sulla digital service tax del 3% sui ricavi. È l’imposta sui servizi digitali (Isd) pensata per i cosiddetti giganti del web, anche se in realtà può colpire gruppi più tradizionali, a riprova del fatto che si sono oramai persi i confini dell’economia digitale. Il 16 maggio è previsto il primo versamento. La circolare raccoglie molte delle indicazioni degli operatori, dissipando solo alcuni dei dubbi.
Il requisito soggettivo è soddisfatto al superamento di una doppia soglia, da verificare a livello di gruppo:

1 ricavi (anche non digitali) ovunque “realizzati” per non meno di 750 milioni;

2 ricavi “percepiti” da servizi digitali “geo-localizzati” in Italia per non meno di 5,5 milioni.

Quanto all’ambito oggettivo, è cruciale l’esistenza di un’interfaccia digitale e il contributo alla creazione del valore da parte degli utenti. Aggiungiamo che discriminanti sembrano sempre essere i “dati”, il loro controllo e il loro utilizzo.
Queste linee guida non bastano a orientare tra le varie manifestazioni delle tre tipologie di servizi rilevanti:
● pubblicità
mirata;
● messa
a disposizione di interfacce digitali multilaterali;
● trasmissione
a titolo oneroso di dati.
Opportunamente, quindi, la circolare sposa spesso un approccio casistico.

In relazione alla pubblicità mirata, la circolare riconosce – come già avvertito sul Sole 24 Ore del 1° marzo – che vi sono rischi di doppia imposizione nei casi in cui risultino rilevanti sia i ricavi del soggetto che colloca la pubblicità su piattaforma di terzi (intermediario), sia i ricavi percepiti dal soggetto che “ospita” la pubblicità sulla propria interfaccia (publisher). Per prevenire tale eventualità, l’Agenzia precisa che i ricavi imponibili sono tassati in capo ai soggetti coinvolti limitatamente alla parte da ciascuno trattenuta (ad esempio, l’intermediario è tassato solo per la commissione percepita).
Esclusa la pubblicità in rete che non sfrutti i dati dell’utente (si pensi ai banner su siti o canali tv riferiti a prodotti che hanno la loro attinenza con il sito o canale: ad esempio, i generi alimentari se si parla di cucina).

Con riguardo alla messa a disposizione di una interfaccia digitale che consenta agli utenti di interagire (social media, sharing economy), è interessante ragionare sul gioco online. La mera fornitura di contenuti digitali, come potrebbe essere lo svolgimento del gioco, dovrebbe cadere fuori dal campo di applicazione della Isd. Se il punto pare pacifico per videopoker e giochi da casinò, la circolare non è altrettanto chiara per le altre particolari fattispecie che compongono il vasto mondo dell’e-gaming. L’obiettivo dell’Isd è tassare il valore creato dall’interazione degli utenti resa possibile dall’interfaccia. Ove tale interazione, se esiste, sia meramente ancillare alla fruizione del gioco-contenuto digitale, pare corretto che l’imposta non si applichi.

Quanto alla trasmissione di dati, rilevano quelli ottenuti dalla partecipazione degli utenti a un’interfaccia e quindi i ricavi realizzati dalla loro vendita o sfruttamento (occorre un corrispettivo, anche non monetario). Importante l’esclusione, per tutti i gruppi di telecomunicazione, della rilevanza dei dati generati dalle Sim card, non potendo considerarsi interfacce digitali qualora l’utente abbia un ruolo attivo.
I servizi rilevano soltanto se l’utente è localizzato in Italia e ciò dipende essenzialmente da dove si trova il dispositivo con cui si accede all’interfaccia. L’indirizzo Ip – ovvero il codice legato all’area territoriale inviato dal dispositivo – è criterio principale ma non unico, anche perché in alcuni casi può essere nascosto, come avviene per le reti Vpn. Viene riconosciuta ai soggetti passivi la facoltà di utilizzare qualsiasi altra informazione o criterio alternativo, da valutare con scrupolo perché suscettibile di “test” in sede di controllo.

Le novità della circolare 3/E

Soglie di ricavi di gruppo
La soglia dei ricavi “globale” guarda ai ricavi “realizzati” (per competenza); la soglia dei ricavi digitali rilevanti in Italia guarda ai ricavi “percepiti” (per cassa).
Operazioni infragruppo
Ricavi da attività infragruppo esclusi dalla base imponibile. Vale la nozione di controllo ex articolo 2359 c.c., non il concetto di gruppo a livello di bilancio consolidato che opera per le soglia dei ricavi globali.
Pubblicità mirata
Riconosciuti gli effetti a cascata se a essere tassati sono sia l’intermediario sia il publisher di messaggi pubblicitari mirati. Soggetti tassati solo su quanto effettivamente trattenuto.
Geolocalizzazione dispositivi
In aggiunta o in sostituzione all’indirizzo Ip del dispositivo, i soggetti passivi possono adottare ogni altra informazione o criterio ai fini della geolocalizzazione.
Trattati bilaterali
L’Isd è un’imposta indiretta sui ricavi lordi e sfugge ai trattati contro le doppie imposizioni, che coprono le imposte “sul reddito”. È deducibile dal reddito d’impresa e dalla base imponibile Irap.

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