Imposte

Patent box, per integrare i documenti il termine si allunga ad agosto 2023

La scadenza riguarda chi ha presentato la dichiarazione entro il 28 febbraio scorso. Per gli altri beneficiari la data extra è invece fissata al prossimo 31 maggio

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

La circolare 5/E/2023 ha fornito, pur in ritardo, importanti chiarimenti per la super-deduzione del 110% dei costi di R&S (nuovo patent box), permettendo così alle imprese di operare con maggior sicurezza rispetto al primo esercizio del beneficio. I chiarimenti sono stati poi integrati dal provvedimento delle Entrate 24 febbraio 2023 – che ha modificato quello del 15 febbraio 2022 (protocollo 48243/2022) –al quale si sono aggiunte negli ultimi mesi alcune risposte per casi specifici.

Le novità, pertanto, interessano sia chi approccia il nuovo patent box per la prima volta, sia coloro che – avendolo già applicato per il 2021 – hanno la facoltà di integrare la documentazione richiesta entro sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione: il termine è ora fissato a fine maggio o addirittura ad agosto 2023 per chi ha presentato la dichiarazione entro il 28 febbraio scorso.

L’utilizzo dei beni immateriali

Le imprese che intendono ottenere il beneficio (soggetti “investitori” che sostengono i costi dell’intangibile assumendone i rischi e avvalendosi dei relativi risultati) devono utilizzare i beni immateriali «direttamente o indirettamente nella propria attività di impresa». La circolare 5/E/23 ha chiarito che non rientrano tra i beni “utilizzati” gli intangibili per i quali è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non sono impiegati nei processi aziendali, magari per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato.

Va altresì considerato che, secondo l’Agenzia, il primo periodo d’imposta nel quale è possibile fruire dell’agevolazione è quello di effettivo utilizzo del bene immateriale. Di conseguenza, nel 2022 possono accedere al beneficio anche le imprese che hanno ottenuto il titolo di privativa nel 2021, usandolo solo dall’anno successivo. In tale ipotesi, comunque, la maggiorazione si applica ai costi sostenuti negli otto periodi d’imposta precedenti a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa e, quindi, nell’esempio prospettato, dal 2013.

Possono accedere al beneficio, sempre che assumano la veste di “investitori”, anche coloro che sfruttano il bene immateriale mediante un contratto di licenza o sub-licenza.

I software

Tra i beni agevolabili rientrano i software nuovi o derivanti da un «rifacimento integrale» di soluzioni già esistenti, creati dal 2021 anche con il contributo di fornitori esterni all’impresa, a condizione che abbiano caratteristiche di effettiva originalità rispetto al mercato. Per questa categoria di intangibili, va inoltre ricordato che per ottenere l’agevolazione non è necessaria una protezione formale, visto che l’esistenza del software può risultare anche da una dichiarazione sostitutiva, ma la relativa registrazione presso la Siae – pur non costituendo un obbligo – è indispensabile per accedere al regime premiale e agevolare anche i costi sostenuti negli otto anni precedenti. In questo senso, infatti, è possibile procedere alla registrazione anche presso altri organismi o enti pubblici, purché gli effetti siano equivalenti a quelli della Siae.

I beni complementari

Per accedere al nuovo patent box è necessario esercitare un’opzione di durata quinquennale nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta al quale si riferisce l’agevolazione. Sul punto, l’Agenzia ha chiarito che, se dopo aver esercitato un’opzione, si intende, negli esercizi successivi, accedere all’agevolazione anche per un nuovo bene, è necessario esercitare una nuova opzione. Ciò anche nelle ipotesi in cui il bene fosse già esistente ma non sia stato originariamente incluso nel perimetro dell’opzione. In caso di beni complementari, il quinquennio di validità dell’opzione non subisce alcun allineamento con il periodo di validità del bene già agevolato. Infatti, la nuova opzione avrà durata quinquennale autonoma rispetto al bene agevolato in precedenza.

La documentazione per il 2021

L’adeguamento della “documentazione idonea” per il 2021 ai chiarimenti giunti dopo il 30 novembre 2022 potrebbe consentire significativi benefici, considerata l’assenza di sanzioni in caso di rettifiche a seguito di controlli sulla maggiorazione.

In sintesi: il quadro della documentazione

● Ai fini dell’agevolazione la predisposizione della documentazione è facoltativa.
● Il set documentale va predisposto per ogni periodo d’imposta per il quale è stata esercitata l’opzione Oneri Documentali, indicando nel rigo OP21, campo 2, del modello Redditi Sc.
● Documenti in lingua italiana: elementi e dati su operazioni con imprese associate estere o parti terze estere possono essere presentati in inglese.
● Termini di consegna in caso di verifica: entro e non oltre 20 giorni dalla relativa domanda. Se sono richieste informazioni supplementari o integrative: 7 giorni dalla domanda, fatto salvo un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi e compatibilmente con i tempi della verifica.
● Effetti solo per il periodo d’imposta a cui si riferisce.
● Conservazione fino al termine di decadenza dell’accertamento.
● La mancata firma elettronica con marca temporale non implica, di per sé, il recupero integrale dell’agevolazione. Maggior termine per l’esercizio 2021: fine maggio 2023; fine agosto 2023 in caso di presentazione di Redditi entro il 28 febbraio 2023.

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