Imposte

Crisi dei privati, ok al taglio di sanzioni fiscali e interessi

diNicola Soldati

Sulle crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge 3/2012 (la cosiddetta legge antisuicidi) comincia a delinearsi un orientamento giurisprudenziale che, al fine di permettere al consumatore di tornare ad operare nella pienezza della propria capacità economica, prevede la falcidia dei debiti nei confronti dell’erario.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con il decreto varato il 16 maggio 2018 nell’ambito di una procedura di composizione della crisi ha ammesso la possibilità, anche a fronte del voto favorevole dell’agenzia delle Entrate, di una falcidia dell’80% delle sanzioni e degli interessi connessi ai crediti tributari muniti di privilegio che il consumatore si era impegnato a rimborsare integralmente nell’arco piano.

Nello stesso senso si era espresso il Tribunale di Reggio Emilia (decreto 6 settembre 2017) che, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, aveva ammesso al voto una proposta di accordo che prevedeva il pagamento integrale dell’Iva, al netto delle sanzioni, e delle altre imposte con falcidia totale delle ulteriori voci del credito privilegiato ad esse legate costituito da interessi, sanzioni aggi e spese esattoriali.

Sempre più consumatori decidono di ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge 3/2012 che ha previsto tre possibilità: l’accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio.

Dopo una prima fase in cui le procedure stentavano a decollare, le domande proposte da consumatori che intendono superare e risolvere le posizione debitorie soprattutto verso banche e intermediari finanziari (erogazione di mutui e contratti di finanziamento) sono in costante aumento.

E l’aumento dei ricorsi presentati nei tribunali, grazie al lavoro degli Organismi di composizione della crisi per il tramite dei propri gestori, sta quindi facendo nascere orientamenti giurisprudenziali, di grande utilità per la presentazione delle domande.

Uno dei temi che sta trovando una costanza di pronunce è costituito dalla valutazione che il tribunale pone alla possibilità che la percentuale di soddisfazione del ceto creditoria proposta dal consumatore risulti superiore all’alternativa liquidatoria del patrimonio dello stesso.

A differenza delle procedure concorsuali “maggiori” previste dalla legge fallimentare, la legge 3 prevede infatti che in tutti i casi in cui il consumatore presenti una domanda, non si arriverà mai ad una liquidazione totale dell’attivo realizzabile poiché allo stesso dovrà, comunque, rimanere una quota delle proprie entrate necessaria per il suo sostentamento cosicché all’esito della procedura, il consumatore potrà nuovamente operare nella pienezza della propria capacità economica, superata ogni posizione debitoria contratta prima della presentazione della domanda.

Volendo mutuare un termine proprio del concordato preventivo, le tre procedure contemplate della legge 3/ 2012 sono caratterizzate da continuità ed è proprio in tale ottica che il tribunale deve scrutinare la domanda formulata, per quanto di competenza, in relazione alla procedura adottata.
Le indicazioni dei giudici

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, decreto n.3348 del 16 maggio 2018

Tribunale di Reggio Emilia, decreto del 6 settembre 2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©