Imposte

Doppio calcolo delle imposte per chi applica la flat tax incrementale del 15 per cento

Per le Entrate gli acconti devono essere determinati secondo le regole ordinarie

di Alessandra Caputo

Le persone fisiche che beneficiano della flat tax incrementale nel 2023 devono determinare gli acconti 2024 con le regole ordinarie. Lo ricorda l’agenzia delle Entrate nella bozza di circolare in consultazione che contiene chiarimenti sul regime previsto dai commi 55-57 della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), pubblicata in consultazione lo scorso e in merito alla quale possono essere inviare osservazioni entro il prossimo 15 giugno.

La flat tax si applica solo con riferimento agli incrementi di reddito 2023 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri); trattandosi di un regime limitato ad una sola annualità, il comma 57 della legge 197/2022 prevede espressamente che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza applicazione delle disposizioni in materia di tassa piatta incrementale.

Pertanto, il prossimo anno, i contribuenti che hanno i requisiti per applicare la tassa piatta incrementale dovranno effettuare diversi conteggi. Al momento di determinazione delle imposte dovute per l’anno 2023 (quindi nel mese di giugno 2024) dovranno, anzitutto, determinare la quota di reddito da assoggettare all’imposta sostitutiva del 15%, reddito che non può in ogni caso eccedere l’ammontare di 40.000 euro e che è dato dalla differenza tra quello conseguito nel 2023 e quello più elevato negli anni 2020-2022 e al netto della franchigia del 5% calcolata sul reddito più elevato del triennio. Come chiarito nella circolare in bozza, il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo. Si renderà poi necessario determinare la quota di reddito residuo, data dalla differenza tra il reddito 2023 e l’ammontare assoggetto alla flat tax e su questa determinare l’Irpef progressiva utilizzando gli scaglioni e le rispettive aliquote. Questi due calcoli permettono di determinare l’imposta da assolvere per l’anno 2023. Allo stesso tempo, sarà però necessario simulare la tassazione Irpef progressiva che il contribuente avrebbe versato se non fosse stata prevista la flat tax e, su questa calcolare gli acconti dovuti per l’anno 2024. Si ricorda che per le persone fisiche l’acconto è pari al 100% dell’imposta così determinata e va versata in una sola soluzione entro il 30 novembre dell’anno di imposta se l’ammontare dovuto è inferiore a 257,52 euro e in due soluzioni se superiore, una entro il 30 giugno (insieme al saldo dell’anno) e una entro il 30 novembre.

Nessuna indicazione, invece, circa gli acconti che dovranno essere versati entro i prossimi 30 giugno e 30 novembre per l’anno in corso. Ne consegue l’applicazione delle regole ordinarie e cioè che gli acconti dovranno essere versati in misura pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo. Se, infatti, il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. Sul punto occorre, tuttavia, fare alcune riflessioni. In primo luogo, occorre verificare se, effettivamente, nel 2023 sarà dovuta un’imposta minore per effetto della flat tax incrementale. È vero, infatti, che l’applicazione della tassa piatta comporta il versamento di imposte minori rispetto all’Irpef progressiva, ma va considerato che questa si applica se nel 2023 c’è un incremento di reddito per cui, l’imposta da versare nel 2023 potrebbe comunque essere superiore a quella versata nel 2022 e quindi non sussistono le condizioni per calcolare gli acconti con metodo previsionale.

Va, infine, ricordato che qualora l’acconto dovesse poi risultare insufficiente scattano le sanzioni di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©