Imposte

Delega fiscale, nel conferimento di partecipazioni distorsioni da eliminare

Con l’attuazione andrà superata l’interpretazione secondo cui la demoltiplicazione si applica anche alle società operative di secondo livello

L’articolo 6, comma 1, lettera e) del Ddl delega per la riforma fiscale prevede la razionalizzazione della disciplina degli scambi di partecipazioni mediante conferimento e, in particolare, la rimozione delle criticità relative ai conferimenti di partecipazioni “sotto-soglia” in società operative detenute tramite holding.

Tale normativa, introdotta nel 2019 mediante il comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir, prevede che possano beneficiare del regime di realizzo controllato i conferimenti che abbiano ad oggetto una partecipazione ai diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2-20% o una partecipazione al capitale/patrimonio superiore al 5-25% (a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o meno), effettuati in favore di una società conferitaria unipersonale interamente partecipata dal conferente.

Nessun’altra condizione è prevista laddove le partecipazioni scambiate siano relative a una società diversa da una holding, mentre per i conferimenti di partecipazioni in società holding è previsto che le percentuali di partecipazione qualificata si riferiscono a “tutte” le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Come precisato nella relazione illustrativa al Ddl, il legislatore delegato dovrà eliminare gli effetti di irrazionalità e distorsione attualmente derivanti dalla consolidata interpretazione della norma, secondo cui «la demoltiplicazione si applica anche alle società operative di secondo livello», con la conseguenza che «la presenza di una sola partecipazione in una società operativa “sotto soglia” preclude la fruizione del regime di realizzo controllato».

L’estensione del meccanismo demoltiplicativo anche al di sotto delle società operative di primo livello detenute dalla holding postulato dall’agenzia delle Entrate in virtù del riferimento normativo a “tutte” le società partecipate, presenta profili di irrazionalità, in termini di:

1.incoerenza con quanto previsto ai fini Pex. Secondo le Entrate la qualificazione come holding non si determina sulla base di un confronto di dati contabili, ma sulla base del rapporto tra «valore corrente delle partecipazioni e valore corrente dell’attivo alla data giuridica del conferimento» come previsto dall’articolo 87, comma 5, del Tuir in ambito Pex (risposte a interpello 869 del 29 dicembre 2021 e 5 del 4 gennaio 2023). Sebbene ai fini Pex sia stabilito che, in presenza di una holding, occorra superare lo schermo societario e verificare i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere c) e d) del Tuir (residenza fiscale in uno Stato white list ed esercizio di un’attività commerciale) direttamente in capo alle società partecipate dalla holding, tale verifica si ferma tuttavia al secondo livello, senza quindi scendere lungo tutta la catena partecipativa. L’unica eccezione è costituita dal caso in cui la società partecipata dalla holding sia a propria volta una sub-holding, ove in tale ipotesi occorre adottare un approccio look-through;

2.discriminazione dei conferimenti di partecipazioni in società operative detenute tramite holding rispetto al conferimento diretto di partecipazioni in società operative. Infatti, laddove il conferimento abbia direttamente a oggetto le partecipazioni di una società diversa da una holding non occorre adottare alcun approccio look-through con riguardo alle partecipazioni dalla stessa possedute, essendo sufficiente, per l’applicabilità dell’articolo 177, comma 2-bis, che la sola quota conferita superi i limiti quantitativi ivi previsti;

3.forzata riorganizzazione delle partecipazioni “sotto-soglia”, obbligando a cessioni delle partecipazioni a terzi o anche a società possedute dagli stessi soci che pongono in essere i conferimenti ex articolo 177, comma 2-bis, purché effettuate a valori di mercato. Nel caso di “cessione a se stessi”si costringe ad assoggettare a imposizione plusvalenze da cessione senza un effettivo trasferimento di proprietà a terzi;

4.proliferazione di possibili sindacati anti-abuso per operazioni volte a ovviare alla illogica tagliola della demoltiplicazione lungo l’intera catena societaria.

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