Imposte

Ocse, la minimum tax potrebbe colpire anche imprese in perdita

Restano criticità da mettere a punto nel nuovo prelievo in arrivo con il Pilar 2

di Massimo Bellini

Con il Pillar 2 Ocse verrà introdotta a livello internazionale una minimum tax del 15% per i gruppi con fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro. Si tratta di un complesso sistema di regole basate su meccanismi che si compensano e sovrappongono (Income inclusion rule, Under taxed profit rule e Qualified domestic minimum top-up tax, oltre a Subject to tax rule) al fine di garantire che il gruppo paghi la cosiddetta top-up tax in relazione ai Paesi con tax rate effettivo al di sotto del 15 per cento. Il tax rate effettivo è pari al rapporto tra carico fiscale e risultato ante imposte tenuto conto di alcuni correttivi esplicitamente previsti dalle norme da apportare sia alle imposte (covered taxes) che al risultato di bilancio (globe income/loss) predisposto in base ai principi contabili di gruppo.

L’Ocse è al lavoro sulla predisposizione di ulteriori chiarimenti tecnici. Sono infatti numerose le aree di incertezza ed i temi che hanno destato critiche. Tra questi vi sono le complessità collegate alla gestione della fiscalità differita, che è compresa nelle covered taxes e che di fatto diventa un ibrido tra le regole contabili ed i principi introdotti con il Pillar 2. Ad esempio, l’aliquota con cui devono essere determinate le imposte differite è pari al minore tra l’aliquota d’imposta in vigore nel paese ed il 15%, ad eccezione delle globe loss per cui la fiscalità differita si computa sempre al 15% a prescindere dalle aliquote della giurisdizione. Il meccanismo vuole assicurare che la fiscalità differita crei delle coperture solo sulle differenze temporanee senza generare “extra-crediti”, tuttavia ha suscitato numerose critiche in quanto creerebbe delle storture nei paesi che hanno un’aliquota superiore al 15% di fatto non riconoscendo le maggiori imposte che normalmente vengono pagate in queste giurisdizioni.

Una ulteriore rilevante disposizione è contenuta al paragrafo 4.1.5 delle model rules, prevedendo che, qualora le perdite fiscali siano inferiori alla globe loss, sia dovuta una top up tax sulla differenza dei due importi. In pratica questo comporta che anche imprese in perdita potrebbero dover pagare top up tax. Ciò si potrebbe verificare a causa di differenze permanenti tra la perdita fiscale e la globe loss. Ad esempio, nel nostro Paese una differenza potrebbe essere rappresentata dalla variazione in diminuzione derivante dalla superdeduzione del 110% del patent box. Per cui una impresa italiana in perdita che opta per il patent box, potrebbe dover anticipare una top up tax pari al 15% della superdeduzione, vanificando evidentemente buona parte dei benefici dell’agevolazione, dati dalle maggiori perdite riportabili. Anche questa disposizione è stata fortemente criticata ed erano state avanzate soluzioni alternative come il differimento della top-up tax al momento di utilizzo delle perdite, cioè se e quando effettivamente l’impresa avesse generato in futuro utili.

Va inoltre considerato che gli incentivi fiscali, a prescindere dalla loro natura e/o dal fatto che siano “dannosi” (harmful) o allineati agli standard internazionali di sostanza e trasparenza, riducono il tax rate effettivo. Qualora lo stesso dovesse scendere al di sotto del 15%, sarebbe quindi dovuta una top-up tax che potrebbe vanificare il beneficio dell’agevolazione stessa. L’effetto è però diverso a seconda che l’incentivo possa essere considerato qualified refundable tax credit, ovvero credito fiscale rimborsabile o utilizzabile entro 4 anni o non-qualified refundable tax credit che non è considerato cash equivalent.

I Qrtc, infatti, sono trattati alla stregua di ricavi pertanto aumentano il denominatore del tax rate effettivo. Al contrario i Nqrtc riducono le imposte al numeratore del rapporto e pertanto, a parità di importo, comportano una maggiore riduzione del tax rate effettivo. Allo stato attuale sembrerebbe che i nostri crediti fiscali, quali il credito R&D, che possono essere utilizzati in compensazione di tutte le imposte e contributi possano qualificarsi come Qrtc mentre le agevolazioni che riducono la base imponibile come il patent box potrebbero non rientrarvi.

Un altro elemento di discussione riguarda il fatto che gli aggiustamenti di anni precedenti che comportano una riduzione del carico fiscale, impongono un ricalcolo sull’anno cui si riferisce l’aggiustamento, che potrebbe comportare un pagamento (o un incremento) ex post di top-up tax. Al contrario gli aggiustamenti che aumentano il carico fiscale sono inclusi nel calcolo dell’anno corrente. In altri termini non sono previste forme di rimborso di top-up tax e questo meccanismo asimmetrico potrebbe comportare doppia tassazione.

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