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Compensi a sportivi dilettanti, condizioni certificate per l’esenzione

La società o l’associazione deve essere riconosciuta dal Coni attraverso l’iscrizione nel registro. Le attività svolte dal percettore devono rientrare tra quelle necessarie

di Lorenzo Pegorin

L’agenzia delle Entrate con le risposte ad istanze di interpello 189 e 190, rispettivamente del 12 e 13 aprile 2022 (si veda il precedente articolo «Asd, i compensi ai giardinieri fuori dai redditi diversi»), è tornata sul tema dei compensi a sportivi dilettanti contribuendo a definire in maniera più precisa l’attuale panorama tributario che nel passato è stato spesso oggetto di contenzioso fra amministrazione e contribuenti.

Il tutto in attesa di una riforma del lavoro sportivo (legge 86/2019) che dovrebbe vedere attuazione non prima del prossimo 1° gennaio 2023 alla luce delle previsioni contenute nel Dlgs 36/2021.

La nuova normativa, quando entrerà in vigore dovrebbe, infatti, modificare radicalmente la disciplina vigente riqualificandone la natura e introducendo progressivi elementi di contribuzione previdenziale.

Il regime di esenzione

Prima di entrare nel dettaglio delle singole risposte è opportuno fare un breve riepilogo di carattere generale.

I compensi corrisposti da associazioni e società sportive dilettantistiche:

• sono considerati esenti, e quindi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, fino all’importo di 10mila euro per singola annualità (ad esempio, compensi percepiti per cassa nell’anno 2021);

• vanno assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 23% per gli ulteriori 20.658,28 euro (maggiorati delle addizionali regionale e comunale);

• devono essere soggetti a una ritenuta a titolo d’acconto del 23% per la parte eccedente 30.658,28 euro (10.000 + 20.658,28), maggiorati delle addizionali regionale e comunale.

I compensi in questione vanno certificati al percettore con apposita Cu emessa dalla Asd con causale N e sono dichiarati quali redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), del Tuir.

I beneficiari e gli esclusi

Tuttavia non tutti coloro che partecipano alla vita associativa possono beneficiare di questo, particolarmente vantaggioso, regime di esenzione. Rientrano nel perimetro agevolato solo quelle figure che rientrano nel perimetro di «esercizio diretto di attività sportive».

In esso sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Sono inoltre anche ammessi a questa agevolazione i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale.

Sul punto un importante chiarimento è avvenuto con risposta dell’agenzia delle Entrate n. 189 dello scorso 12 aprile. Nel caso di specie, infatti, l’agenzia delle Entrate chiarisce che: «sulla base di quanto su esposto, si ritiene pertanto, in linea peraltro con quanto prospettato dall’Asd istante, che i compensi che essa intende corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie non siano riconducibili alla previsione normativa di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir».

Le condizioni per l’agevolazione

Con la risposta 190 dello scorso 13 aprile, l’agenzia delle Entrate è invece tornata sul tema delle condizioni che consentono l’applicazione della norma agevolativa stabilite per i compensi sportivi dilettanti.

Sul tema delle condizioni che consentono l’applicazione della norma agevolativa in parola, l’agenzia richiama integralmente il contenuto della circolare del 1° dicembre 2016 (1/2016) dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nella quale è stato chiarito che «alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

1 . che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;

2. che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni».

Quindi, in relazione al singolo percettore, al fine di assicurare una corretta erogazione in applicazione della disciplina di favore prevista dall’articolo 67, lettera m) del Tuir, sarà la singola federazione a doversi pronunciare in riferimento ad eventuali qualifiche ad esso richieste, per l’esercizio di quelle specifiche mansioni.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24