Un soggetto ha ottenuto nella sentenza di divorzio la disposizione di lasciare la casa di cui possiede il 50% alla ex moglie e ai figli. Ne compra un’altra nello stesso comune e la adibisce a propria residenza e abitazione principale. Considerato che questo soggetto può godere ai fini Imu della detrazione per prima casa sulla nuova abitazione, deve pagare pro quota per il 50% l’Imu come seconda abitazione sulla casa a disposizione della ex moglie e dei figli? Oppure, visto l’uso esclusivo della stessa come loro abitazione principale, può essere esente dal versamento? T. M. – Frosinone
Va premesso che la disciplina Imu, sul punto, ha subito una radicale modifica a decorrere dal 2020, con l’introduzione della “nuova” Imu, disciplinata dalla legge 160/2019. Fino al 2019 la normativa disponeva l’assimilazione, ex lege, all’abitazione principale dell’immobile assegnato dal giudice della separazione all’ex coniuge. Quindi l’abitazione posseduta dal lettore al 50% con l’ex moglie era da considerare esente. Dal 2020 la normativa non fa più riferimento al coniuge assegnatario ma al “genitore...