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Srls, il socio uscente non risponde dell’omessa dichiarazione del rappresentante legale

Non rileva che la società sia composta da due soci entrambi amministratori e che il socio privo di rappresentanza legale ceda le proprie azioni all’altro socio, rappresentante legale

Tommaso Landi

La domanda

Una Srls è composta da due soci, entrambi amministratori (con potere di agire in modo disgiunto); in agenzia delle Entrate come rappresentante legale della società è indicato il codice fiscale di uno solo degli soci/amministratori e il suo codice fiscale è indicato anche nell'invio della dichiarazione della società. Premesso ciò, nel caso in cui il socio (non indicato come rappresentante legale della società in agenzia delle Entrate) cede la propria quota al socio superstite e si dimette da amministratore prima del 31 dicembre , è responsabile del mancato invio della dichiarazione dei redditi e dei restanti obblighi fiscali in capo alla società per l’anno di imposta in cui era presente?
P. B. - Napoli

Il Dlgs 74/2000, articolo 5, punisce la mancata presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti a questa tenuti. Il reato in questione è qualificabile come omissivo proprio, e individua quali soggetti attivi del reato solo coloro che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni annuali. Il soggetto che, quindi, può incorrere nella sanzione penale, in caso di omesso invio, è unicamente chi, in forza di obbligo giuridico, è tenuto alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta ossia il rappresentante legale della società, infatti «la dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale» (articolo 1, Dpr 22 luglio 1998, n. 322).

Premesso ciò, per rispondere al quesito ci viene in aiuto la giurisprudenza che, in modo conforme, afferma: «l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità» (Cassazione penale, sezione III, 18 giugno 2015, n. 37856). In base a quanto sopra, si esclude la responsabilità penale dell’amministratore uscente in quanto non essendo egli titolare dell’obbligo di presentazione della dichiarazione si ritiene non ricoprisse alcuna posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato.

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