Imposte

Il monitoraggio dei Pir passa per i righi del modello 770

Doppio limite (annuale e complessivo) alla titolarità di più Pir alternativi. I redditi realizzati fino al 31 dicembre 2021 vanno indicati solo se disponibili

di Marco Piazza

Gli investimenti in piani di risparmio a lungo termine (Pir) entrano nel quadro SO del modello 770.

La novità era stata preannunciata dalla circolare 10/E del 2022 con cui l’agenzia delle Entrate ha illustrato la deroga al principio di unicità introdotta dalla legge 234 del 2021 per i cosiddetti Pir alternativi. Dal 2022 ciascuna persona fisica può detenere, contemporaneamente a un Pir ordinario, più di un Pir alternativo fermo restando che né i Pir ordinari, né i Pir alternativi possono essere cointestati.

Ad ogni modo, il titolare di più Pir alternativi non potrà destinare complessivamente a tali piani somme o valori in misura eccedente il limite annuale di 300mila euro e quello complessivo di 1,5 miliono euro. Da ciò la necessità di consentire all’Agenzia di monitorare il rispetto del plafond annuale e complessivo utilizzato dal contribuente nell’ambito dei suoi Pir alternativi e, con l’occasione, di verificare che lo stesso contribuente non abbia aperto più Pir ordinari presso diversi intermediari. Necessità che è stata soddisfatta obbligando gli intermediari, in qualità di sostituti d’imposta che hanno la gestione fiscale del Pir, a comunicare i relativi dati nella nuova sezione III del quadro SO del modello 770.

Gli intermediari sostituti d’imposta esteri che operano in Italia in libera prestazione di servizi, senza stabile organizzazione devono munirsi di un rappresentante fiscale scelto fra i soggetti residenti abilitati all’apertura di un Pir; imposizione, questa, discutibile alla luce della sentenza della Corte di giustizia C-678/11.

La prima parte della sezione III (campi da 1 a 5) serve per individuare i titolari dei Pir. Possono verificarsi due casi:

1 il Pir è costituito direttamente dal titolare del piano (a nome proprio) presso l’intermediario sostituto d’imposta. In questo caso l’intermediario (che può anche essere una società fiduciaria) indica il codice 1 nel campo 1 e il codice fiscale del titolare del Pir nel campo 2;

2 il Pir è costituito presso l’intermediario sostituto d’imposta da una fiduciaria o da altro intermediario che opera in nome proprio e per conto del titolare del Pir (ad esempio nel caso di investimenti fatti attraverso Oicr o polizze vita Pir compliant intestate a fiduciarie). In tal caso, il sostituto d’imposta indica il codice 1 nel campo 1 e nel campo 3 il codice fiscale della fiduciaria o dell’altro intermediario; questi ultimi, a loro volta, indicano il codice 2 nel campo 1 e il codice fiscale del titolare nel campo 2.

Nel campi 4 e 5 si indicano i dati dei soggetti che hanno sottoscritto Pir per conto di minori.

L’intermediario sostituto d’imposta nel caso 1, e – nel caso 2 – sia l’intermediario sostituto d’imposta che la fiduciaria o altro intermediario che opera, senza rappresentanza, per conto dell’investitore indicano nel campo 6 la data di sottoscrizione del Pir e nel campo 7 il tipo di Pir distinguendo i Pir ordinari (1.0, 2.0 e 3.0) dai Pir alternativi.

Nei campi 8 e 9 si indica rispettivamente il plafond annuale di investimento e quello complessivo utilizzato dal titolare. È necessario tenere conto anche degli eventuali redditi derivanti dagli investimenti inseriti nel Pir percepiti dal titolare del piano, i quali, se reinvestiti nel piano, sono considerati come “nuovi” investimenti.

I campi 10, 11 e 12 sono dedicati all’indicazione dei redditi. In particolare, nel campo 10, si indicano i redditi di capitale e i redditi diversi realizzati o corrisposti fin dalla costituzione del piano, compresi quelli oggetto di recapture anche se trascorso il minimum holding period. Un dato che può servire all’Agenzia per avere una idea (sovrastimata dato che sono compresi anche i redditi oggetto di recapture) dei redditi che beneficiano dell’agevolazione. Molto opportunamente, le istruzioni precisano che i redditi realizzati fino al 31 dicembre 2021 sono indicati solo se disponibili.

Il campo 11 comprende i redditi realizzati nel corso dell’anno (che hanno fruito di esenzione) e il campo 12 i redditi che sono stati oggetto di recapture nel corso dell’anno. Questi ultimi sono indicati anche nei righi SG15 e 17 (per le polizze) con specifica del codice «M» nella colonna 1 e nel quadro SM per i fondi comuni.

Infine, nel campo 13 si indica la data di chiusura del piano e nel successivo campo 14 la relativa causale.

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