Imposte

Zero anomalie su trasporto e prezzi: non c’è frode

Per la Ctr Puglia 2630/3/2022 non è stato rinvenuto alcun elemento oggettivo e specifico a conferma del fatto che la società accertata fosse a conoscenza della frode

di Marco Nessi e Roberto Torelli

Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’ufficio ha l’onere di provare l’interposizione fittizia del fornitore e la consapevolezza dell’utilizzatore della relativa fattura di partecipare a una frode carosello. Tale prova deve essere specifica e non generica. È questo il principio riaffermato dalla Ctr della Puglia 2630/3/2022 (presidente Romanelli, relatore Abbattiscianni).

Nel caso in esame l’agenzia delle Entrate contestava ad una società il coinvolgimento in una frode carosello in cui uno dei fornitori avrebbe agito quale soggetto interposto fittiziamente, con conseguente indebita detrazione dell’Iva versata sugli acquisti. Dopo un giudizio di primo grado sfavorevole, in sede d’appello l’ufficio ribadiva le proprie pretese, evidenziando l’insufficienza dei motivi indicati dalla società a sostegno della propria buona fede e la mancata dimostrazione della tenuta di un comportamento diligente da parte della stessa.

In sede d’appello, il collegio ha ricordato che, in tema di Iva, nel caso in cui venga contestato che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario dell'inserimento dell'operazione in un comportamento di evasione d’imposta, con la dimostrazione, anche in via presuntiva e in base ad elementi oggettivi e specifici, della conoscenza (o conoscibilità) della frode (in tal senso, tra le altre: Cassazione 26477/2022; 8231/2022; 733/2021; 27566/2018; 9851/2018).

A fronte di questi principi, nel caso specifico, secondo il collegio giudicante dagli atti in causa (Pvc di verifica al fornitore, avviso di accertamento, controdeduzioni e atto d’appello) non era stato rinvenuto alcun elemento oggettivo e specifico a conferma del fatto che, al di là di generiche criticità ed anomalie, la società accertata fosse a conoscenza della frode (o che avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza).

In particolare i rapporti commerciali intercorsi evidenziavano l’assenza di anomalie con riguardo al trasporto, ai prezzi e pagamenti effettuati, nonché la sussistenza di un’effettiva struttura organizzativa effettiva del fornitore (ovvero la presenza di uffici e dipendenti). Oltre a ciò la società accertata aveva dimostrato documentalmente l’esistenza e l’effettività delle operazioni d’acquisto concluse con il fornitore incriminato, nonché l’osservanza di un comportamento di buona prassi commerciale, compresa la garanzia per eventuali difetti dei prodotti.

Questo comportamento dimostrava quindi la buona fede della società e l'impossibilità della stessa di dubitare del proprio fornitore per il coinvolgimento in una presunta frode. Da qui la decisione di confermare la sentenza di primo grado con condanna al rimborso delle spese giudiziali da parte dell’amministrazione finanziaria.

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